Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3217 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3217 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Busetti Cristian Mario, nato a Milano il 16/3/1969
avverso la sentenza 7/2/2013 della Corte d’appello di Milano, III sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 7/2/2013, la Corte di appello di Milano,

confermava la sentenza del Tribunale di Pavia, in data 28/3/2012, che aveva
condannato Busetti Cristian Mario alla pena di anni tre, mesi uno di
reclusione ed €. 600,00 di multa per rapina e reati satelliti, oltr al
risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

Data Udienza: 07/01/2014

difensore di fiducia, sollevando diversi motivi di gravame. Successivamente
perveniva in Cancelleria dichiarazione con cui l’imputato rinunciava al
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A seguito della dichiarazione di rinunzia dell’imputato, il ricorso è

divenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc.
pen.
2.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 7 gennaio 2014

Il Consi liere estensore

Il Presidente

1.

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