Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32169 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32169 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZOTTO FRANCO N. IL 16/08/1962
SIGNORINI LORENZO N. IL 12/05/1954
avverso la sentenza n. 2235/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

(?

1. Con sentenza in data 09/05/2012, la Corte di Appello di
Venezia confermava la sentenza pronunciata in data 12/03/2004 con
la quale il tribunale di Vicenza aveva ritenuto SIGNORINI Lorenzo e
RIZZOTTO Franco responsabili del delitto di ricettazione continuata

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, in
proprio, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. RIZZOTTO Franco ha dedotto violazione dell’art. 648 e 712
cod. pen. in quanto, a suo avviso, il dolo eventuale non sarebbe
compatibile con il reato di ricettazione. La Corte, poi, non avrebbe
tenuto in considerazione tutti quegli elementi che dimostravano la
totale inconsapevolezza in ordine alla provenienza illecita delle auto.

4. SIGNORINI Lorenzo ha dedotto:
4.1.

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per non avere la Corte

territoriale spiegato le ragioni per quali aveva ritenuto la sussistenza
della consapevolezza della provenienza illecita dei veicoli;
4.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

114

COD. PEN.

per avere la Corte

rigettato la richiesta di concessione della suddetta attenuante «in

sole quattro righe»;
4.3.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62 BIS

COD. PEN.

per non avere la

Corte riconosciuto le attenuanti generiche in modo immotivato.

DIRITTO
1. RIZZOTTO
Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, è manifestamente
infondato.

1

di auto provento di furto.

Il ricorrente,

infatti, ripropone la problematica della

incompatibilità del dolo eventuale con la ricettazione, ma la suddetta
questione deve ritenersi ormai superata dalla sentenza n°
12433/2009 con la quale le SSUU hanno statuito che «l’elemento

eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da
parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della
cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non
potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo
consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha
precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è
ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della
provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente
anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza)».
Non è vero, infine, che la Corte non avrebbe preso in esame
la tesi difensiva: in realtà, la Corte l’ha disattesa osservando che,
come operatore professionale del settore era in grado di cogliere le
numerose anomalie della vicenda.
Alla stregua delle suddette considerazioni, il ricorso va, quindi,
ritenuto generico, aspecifico e, quindi, inammissibile.

2. SIGNORINI
2.1. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE: la censura riproposta con il
presente ricorso, va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di
introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di
quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di
merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto
coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente
evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la

2

psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo

censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va
dichiarata inammissibile.

VIOLAZIONE DELL’ART.

114

COD. PEN.:

la Corte ha disatteso

la richiesta di concessione della suddetta attenuante, rilevando che
l’imputato non aveva affatto svolto un ruolo marginale ma, anzi, era
«colui che ha procurato al Rizzotto i cinque veicoli di provenienza
furtiva».
Si tratta di un giudizio di fatto che, in ?tiqnto correttamente e
congruamente motivato, non si presta ad alcuna censura in sede di
legittimità.

2.3.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62 BIS COD. PEN.: la suddetta censura

va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione
addotta dalla Corte territoriale [«assenza di qualunque elemento di
positività»1 deve ritenersi congrua e logica in quanto anche un solo
elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del
reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per
negare o concedere le attenuanti stesse, non essendo il giudice
obbligato a motivare anche sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti
gli eventuali elementi a favore dell’imputato.

3. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi
inammissibili a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta
infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa

3

2.2.

emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00
ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA

CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

IL CONSIGLI R EST.
(Dott. G. R

Inammissibili i ricorsi e

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