Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32168 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32168 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAZIO ANTONINO N. IL 24/03/1972
avverso la sentenza n. 3053/2010 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. FAZIO Antonino, in proprio, ha proposto ricorso per cessazione — per violazione
dell’art. 129 c.p.p. sotto il profilo della carenza della motivazione in ordine alla sussistenza
della responsabilità – avverso la sentenza pronunciata in data 13/04/2012 con la quale il
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina gli aveva applicato la pena
concordata con il P.M. per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen.

erronea qualificazione giuridica del fatto; b) ha ribadito il difetto di motivazione, ed ha
chiesto che il ricorso non sia dichiarato inammissibile.

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito
e della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando che alla parte è
preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali
dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi
strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o degie deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il giudice dell’udienza preliminare ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art 129 cpp., rilevando
che dagli atti, analiticamente indicati, non risultavano elementi evidenti che potessero
portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione
giuridica e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione richiesto sul punto.
La memoria, non adduce argomenti di pregnanza tale da indurre ad una diversa
conclusione.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art.
606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.

P.Q.M.

1

Con memoria pervenuta in data 27/03/2013, l’avv. Salvatore Pagano, ha dedotto: a)

DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.500,00 in

favore della Cassa delle Ammende

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