Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32167 del 20/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32167 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
Nei confronti di :
MINETTO ANGELO N. IL 01.11.1970
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI IMPERIA in data 18.04.2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Edoardo Scardaccione che ha chiesto l’annullamento
con rinvio

1.

2.

3.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 18 aprile 2013, il Tribunale di Imperia applicava
ad Angelo Minetto la pena di anni uno di arresto ed C 2.000,00 di ammenda (pena
poi sospesa) per il reato di guida in stato di ebbrezza, con la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il PG lamentando la inosservanza o
erronea applicazione della legge penale, per aver il Tribunale omesso di applicare la
confisca del veicolo
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte : la disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S. è stata
parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. In particolare, lo specifico richiamo
nell’art. 186, come novellato, all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L.
n. 120 del 2010 (intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo
in conseguenza di ipotesi di reato”), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una
interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la

Data Udienza: 20/05/2014

Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2014

4.

più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonché per il reato di rifiuto di
sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope), è ora
qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza,
sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25
febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).
Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura
amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S. in riferimento alle ipotesi di
reato sopra ricordate. Ma, pur con l’entrata in vigore della ennesima modifica al
C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche
prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la
riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione
amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso
di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la
stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.
Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la
confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto
competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Nè rileva che il veicolo oggetto della
confisca non sia stato sottoposto a sequestro (come nel caso in esame). In effetti,
la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad
amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n.
689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative.
Invero, il citato art. 1 recita “nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione”, quest’ultima da intendersi, ovviamente,
“amministrativa”. Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S.,
comma 2, lett. c)), non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma
esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha
natura amministrativa (confisca).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente
alla omessa confisca del del motoveicolo Kymco, modT8 targato 232L5, confisca
che può essere disposta direttamente dalla Corte conseguendo per le ragioni
esposte detta sanzione direttamente dalla legge,
5.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del
motoveicolo Kymco, modT8 targato 232L5, confisca che dispone..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA