Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32167 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32167 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIR ALEXANDER N. IL 28/10/1970
avverso la sentenza n. 506/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BOLZANO, del 01/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. MAIR Alexander, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 01/02/2012 con la quale il
g.u.p. del Tribunale di Bolzano gli aveva applicato la pena concordata con il P.M.
per i reati di cui agli artt. 640 — 648 bis — 61 n° 7 c.p., deducendo i seguenti motivi:
1.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

418

per essere stato omesso al

COD. PROC. PEN.

1.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

129 COD. PROC. PEN. per carenza della motivazione

in ordine alla sussistenza della responsabilità.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

418

COD. PROC. PEN.:

dalla sentenza impugnata

risulta che all’udienza del 01/02/2012, nella quale il giudice decise sul
patteggiamento, il difensore di fiducia era presente e non fu sollevata alcuna
eccezione in relazione a pregresse pretese nullità.
Quanto alla pretesa nullità della notifica, va osservato che, a tutto
concedere, la notifica non fu omessa ma, al più, irregolare perché fu effettuata
presso il difensore di fiducia e della medesima l’imputato ne venne certamente a
conoscenza tant’è che presentò istanza personale di patteggiamento che fu
accettata dal P.M.: SSUU 119/2004 rv 229539: «In tema di notificazione della
citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod.
proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata
omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte,
risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata
esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale
consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.».
Peraltro, avendo il giudice applicato la pena esattamente nei termini indicati
dalle parti nell’accordo che precedette la pronuncia, detto accordo, secondo un
indirizzo assolutamente prevalente, non è revocabile (v., da ultimo, Sez. 3^ n.
39730, 12 ottobre 2009 con ampi richiami ai precedenti). Il ricorrente, quindi,
anche sotto questo diverso profilo, non ha alcun interesse ad impugnare: Cass.
19744/2011 Rv. 250014.

3. VIOLAZIONE DELL’ART.

129

COD. PROC. PEN.:

anche la suddetta censura è

manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità
del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando

1

ricorrente l’avviso relativo alla fissazione dell’udienza ex art. 418 cod. proc. pen.

che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i
termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica
indicazione di tutti gli elementi strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui
dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile

contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per
la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il giudice dell’udienza preliminare
ha operato ildoveroso controllo, suployssistenza delle cond03i ex prt 1?9
rilevando che dagli atti,,analitigamente indicati, non.risultavano.9Iementi ddenti
che potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata ,data
la corretta qualificazione giuridica e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione richiesto sul
punto.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in E 1.500,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso

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