Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32166 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32166 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
MANZI PIERPAOLO N. IL 12.01.1988;
avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI CATANZARO in data 05.12.2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Paolo Canevelli che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. E’ presente l’avvocato
Francesco Ettore Zagarese del foro di Rossano, difensore di fiducia del ricorrente che
preliminarmente dichiara che nelle more del procedimento il GIP di Castrovillari ha
dichiarato l’inefficacia del provvedimento di custodia cautelare con la conseguente
scarcerazione del Manzi e che si associa alla richiesta del P.G.;

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo
sull’istanza di riesame presentata nell’interesse di Manzi Pierpaolo avverso
l’ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari in data 23 ottobre 2013, con cui era
stata applicata al Manzi, indagato per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, la misura cautelare della custodia in carcere, rigettava il ricorso.
2. Avverso tale decisione ricorre il Manzi a mezzo del proprio difensore, censurando la
impugnata ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. All’odierna udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato che nelle more del
procedimento il GIP di Castrovillari ha dichiarato l’inefficacia del provvedimento di

Data Udienza: 14/05/2014

custodia cautelare con la conseguente scarcerazione del Manzi.
4. Pertanto, deve ritenersi che è sopravvenuta una carenza di interesse al ricorso, che
deve essere dichiarato inammissibile. Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla
proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto la
ricorrente non deve essere condannata ne’ alle spese processuali ne’ al pagamento
della sanzione in favore della cassa delle ammende (cfr. Sez. 6, n. 19209 del
31/01/2013 , Rv. 256225 ; Sez. un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso-.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2014

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