Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32165 del 14/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 32165 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
Su istanza di correzione materiale
Nel procedimento a carico di:
D’ALESSANDRO VINCENZO N. IL 13.07.1938
della sentenza della CORTE DI CASSAZIONE DELL’ 8 novembre 2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Paolo Canevelli che ha chiesto procedersi alla
correzione

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con segnalazione del 17 febbraio 2014, il Presidente del Collegio dell’udienza del 17
gennaio 2014 di questa Corte, evidenziava che nel provvedimento di correzione di
errore materiale pronunciato alla suddetta udienza per mero errore di trascrizione
era stata indicato il giorno dell’udienza di riferimento in quello dell’ 8.10.2011,
anziché l’esatta data dell’8.11.2011 per il provvedimento originario. Il provvedimento
emesso il 17 gennaio 2014 era a sua volta stato pronunciato per correggere un
precedente errore contenuto in un’analoga ordinanza di correzione resa all’udienza
del 3 ottobre 2013, anch’essa inficiata, come già detto – da errore materiale.
Ciò posto le due precedenti ordinanze di correzione di errore materiale emesse,
rispettivamente, in data 3 ottobre 2013 (RG 2847/2013) e 17 gennaio 2014 (RG
42394/2013) vanno revocate in quanto inficiate da evidenti errori materiali, mentre
va unicamente esaminata l’originaria istanza di correzione avanzata dal Ministero
dell’Economia ed Finanze che lamentava l’omessa indicazione nell’ordinanza dell’8
novembre 2011 della sua avvenuta costituzione.

Data Udienza: 14/05/2014

P.Q.M.
Revoca le ordinanze di correzione di errore materiale emesse, rispettivamente, in
data 3 ottobre 2013 (RG 2847/2013) e 17 gennaio 2014 (RG 42394/2013). Dispone
procedersi alla correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza emessa in data
8.11.2011 e relativa al procedimento iscritto al n. 40069/2010 RG, nel senso che
dopo le parole : “lette le conclusioni del PG”, siano aggiunte le parole “letta la
memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Economia”.
Manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTE SORE

IL PRESIDENTE

Deve e può procedersi alla correzione del segnalato errore materiale, essendo rilevabile
icto °cui/ la denunciata omissione. E’ peraltro esperibile la presente procedura, in
quanto la integrazione richiesta comporta una correzione non concettuale, ma soltanto
materiale, non producendo modificazioni del provvedimento, né apparendo disarmonica
con la statuizione fondamentale ivi contenuta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA