Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32164 del 09/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32164 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO GIOVANNI N. IL 13/01/1967
avverso la sentenza n. 16066/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
25/06/2012
dato avyiso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. BIANCO Giovanni, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione — per violazione dell’art. 129 c.p.p.
sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà della motivazione in
ordine alla responsabilità – avverso la sentenza pronunciata in data

applicato la pena concordata con il P.M.
2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
Questa Corte, ha reiteratamente affermato che, in funzione
della particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo
caratterizza – fermo restando che alla parte è preclusa la possibilità
di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali
dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica indicazione
di tutti gli elementi strutturali della motivazione «soltanto nel caso in
cui dagli atti o dklg,deduzioni delle parti emergano concreti elementi
circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo
invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta
la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per
la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il g.u.p. ha operato
il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art 129
cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati, non risultavano
elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di
proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione
giuridica e la pena era congrua: tanto basta per ritenere adempiuto
all’obbligo di motivazione richiesto sul punto.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle

1

25/06/2010 con la quale il g.u.p. del Tribunale di Napoli gli aveva

Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.

P.Q.M.

Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€ 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013

DICHIARA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA