Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32164 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32164 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
Nei confronti di:
RICCI LUIGI N. IL 10.02.1970
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI MACERATA in data 18.10.2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Alfredo Montagna che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della impugnata sentenza in punto di durata della sospensione della patente di
guida, da fissare in anni due

RITENUTO IN FATTO
ha
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data
18 ottobre 2012 con cui veniva applicata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di Ricci Luigi
la pena concordata in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 del C.d.S., con
sospensione della patente di guida per anni uno.
2. Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per essere stato
il periodo di sospensione della patente di guida erroneamente determinato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato: al Ricci è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza di
cui al comma 2 lett. c) del C.d.S., avendo il test alcolimetrico rilevato valori pari a 2,62

Data Udienza: 08/05/2014

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione
della patente di guida che determina in anni due
Cosìdeciso nella camera di consiglio dell’ 8 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRfiPENTE

g/I alla prima prova e 2,39 g/I alla seconda effettuata dopo pochi minuti, con
l’aggravante dell’ora notturna. Con L. 15 luglio 2009, n. 94 è stato disposto il
raddoppio della durata della sospensione della patente nel caso, che ricorre
nella specie (cfr. verbale di accertamento allegato al ricorso), in cui il veicolo
appartenga a persona estranea al reato.
4. Dovendosi soltanto rettificare la quantità della sanzione, per errore di computo (peraltro
nella motivazione della sentenza può leggersi: alla sentenza di applicazione della pena
consegue per legge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’a
patente la cui durata si determina in anni due), può provvedere direttamente questa
Corte ex art. 619 c.p.p.
5. In conclusione, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, e questa deve essere determinata in anni due.

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