Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32163 del 09/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32163 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAZIO DANILO N. IL 11/12/1976
avverso la sentenza n. 1101/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 09/04/2013

1. Con sentenza in data 14/12/2011, la Corte di Appello di Palermo
confermava la sentenza pronunciata in data 08/06/2009 con la quale il tribunale di
Agrigento aveva ritenuto FAZIO Danilo responsabile del delitto di tentata
estorsione.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per

avere la Corte territoriale ritenuto l’attendibilità delle dichiarazioni della parte
offesa, per non avere escluso il reato in mancanza dell’elemento psicologico e,
comunque, per non avere riqualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie
ragioni.
Con memoria pervenuta il 06/04/2013, l’avv.to Maria Alba Nicotra,
nell’interesse della parte civile Fallea Vincenzo, ha chiesto che il ricorso fosse
dichiarato inammissibile e l’imputato condannato anche alle spese a favore della
parte civile.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null’altro
che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di
merito la quale — nel prendere, in dodici motivatissime pagine, in esame i
medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso – con motivazione
logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha
puntualmente disatteso la tesi difensiva sotto tutti i profili dedotti.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova
ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va
dichiarata inammissibile: alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00, oltre alla rifusione delle spese del grado sostenute
dalla parte civile
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

1

ha proposto ricorso per cassazione deducendo

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione dellt spese del grado
sostenute in favore della parte civile Fallea Vincenzo e per essa allo Stato, spese

che liquida in complessivi E 2.500,00 oltre accessori di legge

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