Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32163 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32163 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI
Nei confronti di:
SCHENA LEONARDO N. IL 18.12.1964
avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI BARI in data 25.10.2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Luigi Riello che ha chiesto l’annullamento con rinvio
della impugnata ordinanza

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari ha proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bari in data 25
ottobre 2012 con cui era stata accolta la istanza di riparazione per ingiusta detenzione
in carcere subita da Schena Leonardo dal 7 agosto al 23 ottobre 1998, nell’ambito del
procedimento penale instaurato a suo carico in relazione al delitto di furto aggravato,
conclusosi con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto del Tribunale di
Bari, sezione distaccata di Putignano, in data 11 ottobre 2007, rivenuta irrevocabile il 3
novembre 2007
2. Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per essere stato
il periodo di detenzione di cui sopra già tig13 coimputato con provvedimento di
fungibilità della Procura Generale della Corte d’Appello di Lecce con riferimento ad altro
procedimento.

Data Udienza: 08/05/2014

3. Il ricorso è fondato: emerge infatti ex actis che il periodo intercorrente dal 7 agosto al
23 ottobre 1998 per cui è stata accolta la domanda di riparazione per ingiusta
detenzione formulata dallo Schena è stato computato con provvedimento di fungibilità
dell’i° aprile 2000 ex art. 657 c.p.p. nella pena irrogata con sentenza 1218/1996 del
22 ottobre 1997 della stessa Corte d’Appello. Or bene, il fondamento della riparazione
per ingiusta detenzione è costituito dalla privazione della libertà personale ritenuta (a
posteriori) senza titolo, ma certamente l’istituto in questioney
‘/Sró essere applicato
quando – come nel caso di specie- al titolo successivamente ritenuto ingiusto si
sovrapponga un diverso titolo che la legittima. Ed invero si verifica una situazione di
incompatibilità sopravvenuta determinata dal fatto che il ricorrente, nonostante che
avesse beneficiato della detrazione della pena da espiare per la custodia cautelare
sofferta ingiustamente, aveva successivamente chiesto ed ottenuto l’indennizzo per
l’ingiusta detenzione sofferta per lo stesso periodo. Non vi è dubbio che i due istituti
devono ritenersi incompatibili, come si evince del resto dallo stesso tenore letterale
della disposizione contenuta nel quarto comma dell’art. 314 c.p.p. secondo cui il diritto
alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia
cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura della pena da
eseguire. Da tale disposizione si deve indubbiamente dedurre che i due istituti sono
alternativi per cui, non essendo tra loro cumulabili, è rimessa all’interessato la facoltà
di scegliere il beneficio di cui intende avvalersi prima del decorso del termine fissato
dall’art. 315 c.p.p.. Tale interpretazione appare la più corretta, in quanto, in caso
contrario, si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra chi, avendo
ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, avendo ottenuto la
riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità (cfr. Sez. 1, n. 10366 del
11/02/2004, Rv. 227229).
4. Alle considerazioni svolte consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnato
provvedimento
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato_
Così deciso nella camera di consiglio dell’ 8 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL

IDENTE

CONSIDERATO IN DIRITTO

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