Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32162 del 09/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32162 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAIDIC VITTORIO N. IL 20/04/1965
avverso la sentenza n. 5937/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 09/04/2013
1. Con sentenza in data 17/01/2012, la Corte di Appello di Milano
confermava la sentenza pronunciata in data 06/11/2007 con la quale il tribunale
della medesima città aveva ritenuto BRAIDIC Vittorio responsabile del delitto di
ricettazione continuata.
per cassazione deducendo ILLOGICI -FA DELLA MOTIVAZIONE per avere la Corte
territoriale motivato sulla base di mere presunzioni essendosi limitata a far proprie
le acritiche valutazioni espresse dal primo giudice.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null’altro
che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di
merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli
indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo generica ed aspecifica rispetto
alla motivazione addotta dalla Corte territoriale, va ritenuta inammissibile.
4. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende
Roma 09/04/2013
IL CONSIGLIERE
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso