Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3216 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3216 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABBASSI HICHAM N. IL 15/01/1986
avverso la sentenza n. 23975/2014 GIP TRIBUNALE di TORNO, del
31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/12/2015

1)Con sentenza del 31.10.2014 il GUP del Tribunale di Torino applicava a Abbassi
Hicham la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 2, mesi 1 di reclusione ed euro
3.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90 ritenuta l’ipotesi di lieve
entità di cui al comma 5.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione dell’art.444 c.p.p.
2) Il ricorso è privo di motivi, essendosi il ricorrente limitato a chiedere
l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11.12.2015

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