Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3216 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3216 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Ferraloro Giuseppe, nato a Enna il 12/7/1978
avverso la sentenza 15/11/2012 della Corte d’appello di Caltanissetta, II
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Pier Giacomo La Via, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 15/11/2012, la Corte di appello di Caltanissetta,

confermava la sentenza del Tribunale di Nicosia, in data 28/10/2009, che
aveva condannato Ferraloro Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione ed
C. 500,00 di multa per il reato di concorso (con Ganci Antonio Marco) in
truffa aggravata ai danni di Ragalmuto Coffa.

1

Data Udienza: 07/01/2014

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena
inflitta

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

3.1

Violazione del principio del giudice naturale. Al riguardo ripropone

l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Nicosia per essere
competente quello di Enna;
3.2

Omessa motivazione in ordine al punto II, lett. C) dell’appello con il

quale il prevenuto eccepiva l’insussistenza di ingiusto vantaggio
patrimoniale in testa all’agente e di danno in testa alla parte offesa;
3.3

Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione

ad atti del giudizio espressamente indicati. Al riguardo si duole che la
Corte territoriale abbia ipervalorizzato la deposizione della persona offesa,
traendo dalla stessa delle conclusioni fondate su mere congetture; ciò sia
per quanto attiene alla presentazione del Ganci alla Ragalmuto, sia per
quanto attiene alla ritenuta “fragilità sentimentale” della parte offesa, sia
per quanto attiene all’esistenza di una relazione sentimentale intercorso fra
il Ganci e la persona offesa; sia per quanto attiene alla ritenuta falsità di
quanto riferito dall’imputato in ordine all’estinzione del debito; sia per
quanto attiene al ritenuto accordo fra il Ganci ed il Ferraloro ed alla
partecipazione di costui come concorrente all’azione compiuta dal Ganci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Per quanto riguarda l’eccezione d’incompetenza, la censura del

ricorrente è infondata per i motivi compiutamente esposti dai giudici del
merito che legittimamente hanno ritenuto sussistente la connessione, ai
sensi dell’art. 12, lett. b) e c), fra il reato di cui al capo 3) e gli altri reati
contestati ai capi 1) e 2). Il fatto che la continuazione non sia stata

27/

difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con il quali deduce:

contemplata nei capo d’imputazione non impedisce ai giudici del merito di
valutarne astrattamente la sussistenza, nell’ipotesi di contestazione di più
reati alla stessa persona, ai fini della determinazione della competenza
territoriale. Se poi sussista anche la connessione ai sensi della lett. c) è
irrilevante, essendo sufficiente il medesimo disegno criminoso per radicare
la competenza nel luogo dove è stato commesso il primo reato, a nulla
rilevando che, all’esito del giudizio di merito, l’imputato sia stato assolto da

3.

Quanto al secondo motivo con il quale il ricorrente si duole di

mancato esame dell’eccezione sollevata con l’atto d’appello in ordine
all’insussistenza degli estremi della condotta punibile per assenza di un
ingiusto vantaggio patrimoniale in capo al Ferrarolo e del correlativo danno
in capo alla persona offesa, nessuna censura può essere mossa alla
sentenza impugnata, essendo il motivo d’appello inammissibile in quanto
manifestamente infondato. Nel caso di specie l’ingiusto vantaggio
patrimoniale conseguito dall’agente consiste nell’aver indotto il creditore a
spogliarsi della prova e delle garanzie del proprio credito, così impedendo al
la persona offesa di poterlo azionare. Il fatto che il Ferrarolo, in sede di
esame, abbia riconosciuto di aver firmato la scrittura privata di ricognizione
di debito, costituisce un post factum che non incide sulla fattispecie legale
tipica della truffa, essendosi la condotta conclusa.
4.

Infine per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, le osservazioni

del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno
emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là
dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento
della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in
sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in
sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione
adottata dal Giudice del merito. Invero il ricorrente, pur avendo denunciato
il vizio di difetto di motivazione sotto molteplici profili, ha, tuttavia, nella
sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico
apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di
ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in
questa sede. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va
necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti,
di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in

tale imputazione.

maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della
responsabilità dell’imputato per il reato contestato.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 7 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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