Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32158 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32158 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

1. LISA GIUSEPPE N. IL 20.08.1957
2. STRANO SILVANA LUCIA N. 16.09.1966

Avverso il decreto del GIUDICE DI PACE DI CATANIA del 10 gennaio 2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Gianluigi Pratola che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catania

Data Udienza: 11/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnato decreto, emesso de plano,

il Giudice di Pace di Catania,

accogliendo la richiesta del PM, disponeva l’archiviazione del procedimento
penale per il reato di cui all’art. 590 c.p., con parti offese Lisa Giuseppe e Strano
Silvana Lucia, entrambi nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul
minore Lisa Francesco Damiano

Strano Silvana Lucia deducendo l’ omesso avviso nei loro confronti della richiesta
di archiviazione, nonostante ne avessero fatta espressa richiesta in sede di
presentazione della querela in data 6 agosto 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato: l’art. 408 c.p.p., comma 2, impone che l’avviso in ordine al
deposito della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa,qualora questa
abbia chiesto di essere informata. Secondo l’orientamento prevalente e comunque più
recente di questa Corte dà luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile con
ricorso per Cassazione, l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla persona
offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisata ( cfr. Sez. 6, n. 24273
del 19/03/2013, Rv. 255108; n. 19929 del 2009; n. 17921 del 2009; n. 18666 del
2008) e ciò perché in ipotesi del genere si è in presenza di un vizio che, impedendo alla
persona offesa ogni possibilità di contestare la richiesta di archiviazione, colpisce
all’origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio.
Nella fattispecie dall’esame del fascicolo si è accertato che le persone offese,
nonostante l’esplicita richiesta avanzata con l’atto di querela, non sono state avvisate.
4. Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio, con
trasmissione atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

P.Q.M.
annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania_

Così deciso nella camera di consiglio dell’Il marzo 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

2. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo del proprio difensore Lisa Giuseppe e

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