Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32155 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32155 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE CRESCENZO GENNARO N. IL 26/06/1964
avverso l’ordinanza n. 59/2011 TRIB.SEZ.DIST. di PORTICI, del
15/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/sTtite le conclusioni del PG Dott. C_u,,,t yrx_ 1,r0Avu. czte
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Data Udienza: 18/02/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 12/5/2011 la Corte di Cassazione annullava l’ordinanza emessa il
18/6/2010 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, con la quale era stata respinta
l’istanza di revoca dell’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo emessa dal Pubblico
Ministero il 5/6/2009. Rilevava il Supremo Collegio che, ai fini della delibazione dell’istanza di
sospensione dell’esecuzione, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accertare, anche tramite

di condono, la tempestività della medesima, la sussistenza dei requisiti e le eventuali ragioni
per le quali la domanda non era stata accolta, ciò al fine di verificare la possibilità di un suo
accoglimento in tempi ragionevoli.
2.Con ordinanza in data 15.10.2012 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione
distaccata di Portici, decidendo in sede di rinvio, rigettava l’istanza di revoca dell’ingiunzione di
demolizione. Rilevava che, tenuto conto delle informazioni assunte presso l’Ufficio condono del
Comune di Ercolano in altri numerosi procedimenti pendenti, non era prevedibile che la
richiesta di condono potesse essere esaminata in tempi brevi. Mancando il Piano di dettaglio,
infatti, non era possibile sottoporre la pratica di condono al parere di compatibilità
paesaggistica dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
3. Ricorre per cassazione il De Crescenzo, a mezzo del difensore, deducendo la nullità
dell’ordinanza per violazione degli artt. 666 n. 4 e 5 c.p.p. e 111 Cost. Rileva che il giudice
dell’esecuzione ha fondato la sua decisione su atti relativi ad altro procedimento e non acquisiti
al fascicolo, impedendo alla difesa di poter interloquire, con conseguente violazione del
contraddittorio e del diritto di difesa. Osserva che il giudice avrebbe dovuto acquisire la
documentazione posta a fondamento del suo convincimento con un atto formale, non potendo
valere al riguardo il richiamo al “notorio giudiziario”.
3.1. Denuncia, infine, la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art.39 L.724/1994, avendo il
giudice ritenuto, pur dando atto che la richiesta di condono era legittima, che la concessione in
sanatoria non potesse essere rilasciata in tempi brevi e, conseguentemente, che non potesse
farsi luogo alla sospensione dell’ingiunzione di demolizione.
3.2. Con memoria depositata in cancelleria il 16.10.2013 il ricorrente ribadisce che è stato
violato il principio del contraddittorio, avendo il Giudice dell’esecuzione fatto riferimento a
documentazione a lui nota ma non acquisita al fascicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di violazione del contraddittorio e del diritto di
difesa.
2. L’art.666 c.p.p. prevede che l’udienza camerale si svolga con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero (comma 4) e che il giudice possa chiedere alle autorità
2

informazioni presso le competenti autorità amministrative, se fosse stata presentata domanda

competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove
procede in udienza nel rispetto del contraddittorio (comma 5).
3. L’attività istruttoria del giudice dell’esecuzione deve svolgersi, quindi, nel contraddittorio
delle parti, le quali hanno il diritto di interloquire riguardo sia all’acquisizione documentale che
all’assunzione di prove. Ed invero costituisce principio generale dell’ordinamento, oltre che
garanzia dei diritti della difesa, la regola della formazione della prova davanti all’organo
chiamato ad emettere la decisione. Ne consegue che la partecipazione alla formazione della

di ricostruzione degli elementi di fatto che fondano il giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, n. 37241 del
11/06/2013 Rv. 256517). Il principio non è suscettibile di deroghe nel rito camerale.
4. Nel caso in disamina, invece, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto di fondare la propria
decisione su informazioni “più volte assunte da parte del responsabile dell’ufficio condono
edilizio del Comune di Ercolano” in altri procedimenti, senza procedere all’acquisizione al
fascicolo delle suddette informazioni (quanto meno in copia). Così facendo ha violato il
principio del contraddittorio, impedendo alla difesa di esaminarle per poter dedurre in ordine
alle stesse.
5. In mancanza di informazioni ritualmente acquisite non può valere il richiamo al “notorio
giudiziario” (per esso intendendosi l’informazione riguardo alle numerosissime pratiche di
condono pendenti presso l’ufficio comunale per questioni del tutto analoghe a quella in esame),
dal quale si pretende di trarre elementi utili ai fini della decisione al di fuori della rituale
acquisizione processuale. La richiamata nozione di “notorio giudiziario”, infatti, è sconosciuta
all’ordinamento, né può assimilarsi al concetto di “fatto notorio” – nel quale rientrano le nozioni
di fatto che fanno parte del bagaglio di conoscenza dell’uomo medio in un certo periodo (quali
la svalutazione monetaria o gli eventi bellici)- contemplato dall’art. 115 comma 2 c.p.c.
Solo per i fatti notori di cui alla norma richiamata, infatti, in ragione della “notorietà”, intesa
come diffusione generalizzata, può ritenersi non sussistere la necessità di prova mediante
acquisizione processuale nel contraddittorio delle parti, laddove per i fatti conosciuti all’ufficio
al di fuori del procedimento, in assenza di espressa deroga, valgono le regole generali
dell’acquisizione probatoria nel rispetto del contraddittorio.
6. A seguito della rilevata violazione l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Napoli.

P. Q. M.

La Corte annulla l’impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 18/2/2014
Il Con igliere relatore
Lu 9a
a Esposito

Il Pres ente
Vincenz4 Romis

prova – in applicazione del principio del contraddittorio – rappresenta una modalità essenziale

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