Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32154 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32154 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SIRENA PIETRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO VINCENZO N. IL 26/07/1977
avverso la sentenza n. 16415/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udia in ‘U : :LICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal
,
ekírlii ott. PIETRO ANTONIO SIRENA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.-t-4_4_6j,
che ha concluso per -&-r2
.

A•

Data Udienza: 17/07/2014

Ritenuto in fatto
Con sentenza del 27 marzo 2013, il Tribunale di Noia dichiarò CASTALDO
Vincenzo responsabile del reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R.
numero 309 del 1990, per avere ceduto una dose di cocaina, e – ritenuta la
circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevalente sulla recidiva
contestata – lo condannò alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e di euro
3.000,00 di multa.
Avverso tale provvedimento propose impugnazione l’imputato, ma la Corte di

primo giudice.
Ricorre per cassazione personalmente il CASTALDO e deduce violazione della
legge penale e manifesta illogicità della motivazione, lamentando:
a) che i giudici della Corte di appello di Napoli avrebbero “confermato la
sentenza emessa in primo grado, senza dare contezza del processo logicogiuridico seguito e che ha dato vita a tale convinzione, e senza stabilire con
certezza quali sono gli elementi di prova e quali criteri adottati per la valutazione
degli stessi.
b) che non sarebbe stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie prevista dal
comma 5 dell’articolo 73 citato;
c) che la pena applicata sarebbe eccessiva.

Considerato in diritto
La sentenza deve essere annullata con rinvio.
Le censura indicata alle lettera a) è del tutto generica: e infatti, il ricorrente si è
limitato a dedurre le doglianze che intendeva muovere ad alcuni punti della
decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all’onere di indicare, in
modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime,
al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il
proprio sindacato; conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano
del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della
impugnazione, dal combinato disposto degli articoli 591 e 581, comma 1, lettera
c), cod. proc. pen.
La doglianza di cui alla lettera b) è invece manifestamente infondata, posto che,
nel caso concreto, è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie prevista
dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990
Quanto alla censura sulla pena (che sarebbe inammissibile per genericità), va
invece osservato che nelle more tra la sentenza di appello e la celebrazione del
giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni del quinto comma dell’articolo
73 della legge numero 309 del 1990 sono intervenute due rilevanti modifiche
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appello di Napoli, con sentenza del 21 ottobre 2013, confermò la decisione del

legislativa: la prima con il d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 convertito, con
modificazioni, in I. 21 febbraio 2014 n.10; l’art. 2 della legge su indicata ha
infatti introdotto nel testo del d.P.R. 309 del 1990 un nuovo quinto comma che
ha ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima
costituisce titolo autonomo di reato e non, come in precedenza, circostanza
attenuante, prevedendo, inoltre una nuova cornice edittale; la seconda modifica
è stata attuata invece con la legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, recante Disposizioni

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di
impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale
(pubblicata in G.U. n.115 del 20.05.2014).
Per effetto di tale intervento normativo, il tenore dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/1990, è oggi il seguente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i
mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da
sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.
Entrambe le novelle indicate determinano conseguenze nel presente processo in
cui è stato operato un giudizio di comparazione (tra l’attenuante del quinto
comma e la recidiva) non più attuale e con la irrogazione di una pena che,
pertanto, non è più conforme all’attuale perimetro sanzionatorio edittale del
quinto comma, più favorevole.
Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso
trattandosi di questione che deve essere rilevata di ufficio ex articolo 609 cod.
proc. pen., non potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in
senso sostanziale (nel senso da ultimo espresso da S.U. n. 24246 del 2004),
atteso che la novella normativa è intervenuta successivamente alla data di
proposizione del presente ricorso e, pertanto, certamente non era possibile
tenere conto di essa nella formulazione dei motivi proposti.
Si impone, pertanto, per quanto detto, l’annullamento con rinvio della sentenza,
limitatamente al trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di
appello di Napoli; quindi, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., il capo
concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; rigetta il ricorso
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urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

nel resto; visto l’articolo 624 cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della
sentenza in ordine all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.

Così deliberato in camera di consiglio, il 17 luglio 2014.

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