Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32153 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32153 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SIRENA PIETRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAZZARO ALESSANDRO N. IL 06/05/1977
avverso la sentenza n. 2204/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
u ita i P BBLICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .F 4. 4.2Y,..
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che ha concluso per -t )
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Data Udienza: 17/07/2014

Ritenuto in fatto
Con sentenza del 17 aprile 2013, il Tribunale di Catania dichiarò LAZZARO
Alessandro responsabile del delitto previsto dall’articolo 73, comma 1, del d.P.R.
numero 309 del 1990, per avere detenuto e ceduto grammi 160 lordi di cocaina
e lo condannò alla pena di quattro anni di reclusione e di euro 20.000,00 di
multa.
Avverso tale provvedimento propose impugnazione l’imputato, e la Corte di
appello di Catania, con sentenza del 9 gennaio 2014, in riforma della decisione

numero 309 del 1990, rideterminò la pena da infliggere al LAZZARO in due anni
di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce violazione dell’articolo
606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in ordine al regime sanzionatorio previsto per il
reato di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 in relazione
alle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Va infatti osservato che nelle more tra la sentenza di appello e la celebrazione
del giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni del quinto comma
dell’articolo 73 della legge numero 309 del 1990 sono intervenute due rilevanti
modifiche legislativa:
la prima con il d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 convertito, con modificazioni, in I.
21 febbraio 2014 n.10; l’art. 2 della legge su indicata ha infatti introdotto nel
testo del d.P.R. 309 del 1990 un nuovo quinto comma che ha ridefinito i contorni
della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce titolo autonomo
di reato e non, come in precedenza, circostanza attenuante, prevedendo, inoltre
una nuova cornice edittale;
la seconda con la legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, recante Disposizioni
urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di
impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale
(pubblicata in G.U. n.115 del 20.05.2014).
Per effetto di tale ultimo intervento normativo, il tenore dell’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, è oggi il seguente: “Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per
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del primo giudice, riconosciuta l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, legge

i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da
sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.
Entrambe le novelle indicate determinano conseguenze nel presente processo in
cui è stata irrogata una pena che non è più conforme all’attuale perimetro
sanzionatorio edittale del quinto comma, più favorevole.
Si impone, pertanto, per quanto detto, l’annullamento con rinvio della sentenza,
limitatamente al trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di

concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania; visto l’articolo
624 cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Così deliberato in camera di consiglio, il 17 luglio 2014.

appello di Catania; quindi, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., il capo

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