Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32152 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32152 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SIRENA PIETRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORILLO VINCENZO N. IL 09/01/1973
avverso la sentenza n. 18182/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
!ita i PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal
–_ Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA ,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.1—,tALv,..
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che ha concluso per .P
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Ì

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Data Udienza: 17/07/2014

Ritenuto in fatto
Con sentenza del 28 marzo 2012, il Giudice per le indagini preliminari di Napoli
dichiarò FIORILLO Vincenzo responsabile del delitto previsto dagli articoli 73,
commi 1 e 1 bis, e 80, comma 1, numero 2, del d.P.R. numero 309 del 1990, per
avere detenuto per la vendita e la cessione circa 800 grammi di marijuana
(principio attivo pari a 2.687 dosi singole), nonché degli ulteriori reati di cui
all’articolo 337 cod. pen. e 582, 583 e 585 dello stesso codice e, riconosciuto il
vincolo della continuazione e con la diminuente per il rito, lo condannò alla pena

Avverso tale provvedimento propose impugnazione l’imputato, ma la Corte di
appello di Napoli, con sentenza del 10 luglio 2012, confermò la decisione del
giudice di primo grado.
E però la Corte di cassazione, con sentenza del 16 luglio 2013, annullò con rinvio
il provvedimento della Corte di appello per vizio procedurale.
Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29
gennaio 2014, confermò nuovamente la decisione del GIP.
Ricorre ancora una volta per cassazione il difensore dell’imputato e deduce
violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., per
inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al regime
sanzionatorio previsto per il reato di cui all’articolo 73, del d.P.R. numero 309 del
1990 dopo la sentenza della Corte costituzionale numero 32 del 2014 che aveva
dichiarato l’incostituzionalità della legge 21 febbraio 2006, numero 49.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare la sopravvenuta
illegittimità della pena applicata al prevenuto, in riferimento alla ipotesi di reato
relativa alla detenzione di sostanza stupefacente, a lui attribuito alla lettera a)
della rubrica.
In vero, occorre tenere conto della modifica del quadro normativo conseguente
alla sentenza della Corte costituzionale, n. 32 del 12 febbraio 2014.
Per quanto qui rileva, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’ art. 4
bis della legge 21 febbraio 2006 n.49, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui
vigenza è stato commesso il contestato reatOin tema di sostanze stupefacenti; a
tale delitto, a seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità e come dalla
Corte costituzionale espressamente affermato, deve applicarsi l’art. 73 del d.P.R
309 del 1990 e le relative tabelle, nella formulazione precedente le modifiche
apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali, con il ripristino del
2

di sei anni e quattro mesi di reclusione e di euro 26.000,00 di multa.

differente trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le droghe leggere e le
droghe pesanti anche agli effetti dell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma.
In particolare, nel caso di reati concernenti le droghe leggere, deve trovare
applicazione la legge Iervolino-Vassalli, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni,
inferiore a quella (da 6 a 20 anni) prevista dalla legge Fini-Giovanardi del 2006 e
che è stata irrogata nel processo che ci occupa.
La radicale modifica del quadro normativo di riferimento così intervenuta, con
riferimento al trattamento sanzionatorio, impone l’applicazione dell’art. 2, co. 4,

secondo cui l’imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla
commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita
in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Per quanto detto, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza,
limitatamente alla determinazione della misura della pena.
Ai sensi dell’articolo 624 cod. proc. pen., si deve dichiarare l’irrevocabilità della
sentenza in ordine all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato
relativamente a tutti i reati a lui attribuiti, così come stabilita dai giudici del
merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; visto l’articolo
624 cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Così deliberato in camera di consiglio, il 17 luglio 2014.
Il Presidente estensore
(Pietro Antonio Sirena) .

Q.
CORTE SUPIRE1V1A. DI CASSAZIONE
IV SeZiOTIC Penale

codice penale e 7, par. 1 e della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo,

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