Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32151 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32151 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

Data Udienza: 19/06/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Strangio Francoaco

n. il 10 luglio 1985

avverso
la sentenza 1 marzo 2012 — Corte di Appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni dei rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Sante Spinaci, sostitute Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto li rigetto del ricerso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali;
udito il difensore avv. Paolo Carnuccio, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

A

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del proceeso
1. — Con sentenza deliberata in data 1 marzo 2012, depositata in cancelleria il
18 maggio 2012, la Corte di Appello dl Reggio Calabria, confermava la sentenza 5
luglio 2011 del Tribunale di Locri che aveva dichiarato Strangio Francesco responsabile dei reati di detenzione e porto d’arma clandestina, ricettazione e altro, condannandolo alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed C 6.000,00 di multa,

stodia cautelare in carcere.
1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata Strangio Francesco, unItamente ad altra persona non identificata, esplodeva in luogo
pubblico (nei pressi di corso Corrado Alvaro di Locri) colpi d’arma da fuoco utilizzando un fucile. Alla vista dei Carabinieri, la persona rimasta ignota passava il proprio fucile all’odierno ricorrente che, già in possesso della propria arma, si dava alla
fuga. Dopo una trentina di metri lo Strangio gettava le armi e si buttava all’interno
di un cortile dove veniva arrestato dai militi. Sul posto degli spari venivano trovati
sul terreno nove cartucce per fucile cal. 12, oltre a 87 munizioni per fucile cal. 12
esplose e uno zaino con 298 munizioni per fucile, sempre cal. 12, inesplose. I due
fucili, Franchi mod. 481. l’uno e marca beretta 1201F l’altro, di cal. 12, presentavano la matricola abrasa.
1.2. — Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del
giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle svolte indagini di PG che
avevano portato al rinvenimento delle armi e delle munizioni, ma soprattutto dalle
dichiarazioni del verbalizzante escusso (comandante della Stazione C.C. di San Luca, Vito Loiudice che aveva proceduto all’arresto) che ha riferito di aver visto lo
Strangio imbracciare il fucile e sparare e, successivamente, preso il fucile dal compagno, cercare di darsi alla fuga. Il tutto senza che il prefato fosse mai perso di vista dal milite. Poco rilevava, infine, che sullo zaino e sui fucili non fossero state rilevate impronte dattiloscopiche del prefato, in quanto la relazione accertativa in atti
aveva evidenziato il rilevamento di tracce dermiche non utili a tali fini.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite i propri difensori avv.ti Paolo Carnuccio e Eugenio MInniti, con ricorsi dal contenuto per lo più sovrapponibile, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Strangio Francesco chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

Pubblica udienza: 19 giugno 2013 — Strangio Francesco — RG: 34049/12, RU: 8;

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oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio e di quelle relative alla cu-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale

In particolare con ricorso redatto a ministero dell’avv. Paolo Carnuccio, sono
stati sviluppati tre motivi di gravarne:
a) con la prima doglianza veniva eccepito vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606 comma primo lett. d) ed e) cod.
proc. pen.; la motivazione a sostegno del diniego della rinnovazione istruttoria è
censurabile posto che non è dirimente della questione sollevata dalla difesa circa la

si dava alla fuga. La versione fornita secondo cui l’imputato non è stato mai perso
di vista doveva essere incrociata con la consulenza tecnica della difesa e con l’espletamento di una nuova perizia;
b) con la seconda censura veniva eccepito il vizio motivazionale e travisamento
della prova, ai sensi dell’art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen.; la Corte ha
palesemente travisato la prova delle consulenze comparative dattiloscopiche aventi
esito negativo non avendo tratto dalle stesse le debite conseguenze, visto che l’imputato, al momento in cui è stato arrestato, non aveva guanti, circostanza questa
cui è stata assegnata una valutazione unilaterale e neutra, non incidente sulla responsabilità del prefato, come invece avrebbe dovuto essere;
c) con il terzo motiyo di gravame venivano evidenziati vizi motivazionali e di
legge, ai sensi dell’art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen.; dall’attento
esame del casellario giudiziale l’imputato non poteva essere gravato della recidiva
contestatagli dal momento che risulta una sola contravvenzione che dopo la nota
novella legislativa, non può più essere valorizzata al fini della sussistenza della recidiva; viziata è anche la motivazione che attiene alla negatoria delle attenuanti
generiche condizionata dalla contestata recidiva.

Motivi della decisione
3. — I ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.
Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata
isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la
sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche
pienamente concordanti, di talché — sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte — deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi

Pubblica udienza: 19 giugno 2013 —

Stranglo Francesco

RG: 34049/12, RU: 8;

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necessità di verifica della possibilità della percezione continuativa del soggetto che

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e

un tutto unico e inscindibile (dr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, 13allan e altri e,
da ultimo, Sez. 1, 21 Marzo 1997, Greco e altri; Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti e
altri).
3.1 — Ciò posto, occorre rilevare che il primo motivo di ricorso non è fondato e
deve essere respinto. Occorre preliminarmente rilevare che la perizia non può affat-

comma 1, lett. d) cod. proc. pen., stante il suo carattere, per così dire, ‘neutro’,
sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità
del giudice. La perizia, in altri termini, proprio per tale rilevato carattere (né a favore, né contro l’imputato) è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono
attuare il diritto alla prova, laddove Io ritengano, anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e
non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo
diniego non è sanzionadile ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. d) cod. proc. pen.,
e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile
in sede di legittimità anche ai sensi dello stesso art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,
(v., ex pluribus, Cass., Sez. 4, 3 maggio 2005, Candelora e altro). In questa prospettiva, la mancata rinnovazione dell’accertamento non può essere dedotta con la
censura in esame. Ciò che è deducibile in questa sede è semmai il vizio di motivazione ove il giudice di merito abbia fondato la ricostruzione dei fatti su indimostrate
affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente.
3.1.1. — Il giudice del merito, per contro, ha dato piena contezza delle ragioni
per le quali non ha ritenuto procedere all’accertamento richiesto anche perché
quanto più rileva è il fatto che il teste abbia visto, come teste oculare, lo Strangio
prima sparare con li proprio fucile e quindi, dopo il suo intervento, prendere il fucile
del proprio sodale e quiddi darsi alla fuga. In altre parole, nel momento in cui sono
Intervenuti i carabinieri il reato era già consumato (e provato), poco importando
che lo Strangio sia poi fUggito. Anche se il Loiudice avesse perso di vista il prevenuto, e così non è stato, il iritrovamento nei pressi del luogo dell’arresto dei due fucili
e di munizioni, l’impossibilità che il prevenuto potesse essere stato scambiato con
qualsivoglia altra persona (circostanza neppure adombrata dal ricorrente), confortano la tesi accusatoria, così come argomentato in modo logico e completo dal giudice.

Pubblica udienza: 19 giugno R013 — Stranglo Francesco — RG: 34049/12, RU: 8;

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to rientrare nel concetto di prova decisiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 606

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Le argomentazioni difensive si profilano peraltro deboli e inconsistenti oltre che
tendenti a introdurre un elemento, quello della poca illuminazione del luogo, che
non risulta essere stato provato ancorché irrilevante.
3.2 — Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 — La Corte di merito ha motivato in modo esaustivo le ragioni del manca-

so che a impugnare l’arma fosse stato lo Strangio (l’elaborato peritale infatti non è
escludente) ma solo che le tracce dermiche rilevate non erano sufficienti per una
verifica in tal senso.
3.3 — Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
3.3.1 — Il giudice argomenta fondatamente che il precedente giudiziario su cui
la recidiva trova fondamento è una condanna ex art. 334 cod. pen. emessa dal
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 1 aprile 2010 sicché
non vi è ragione per ritenere che così non sia in assenza della prova contraria che
ben poteva essere offerta dal ricorrente (che così ha violato il principio di autosufficienza del ricorso) allegando un certificato penale.
4. — Al rigetto del ricorsi consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall

per questi motivi
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 giugno 2013

Il onsigliena estensore

Il Presidente

to rilevamento di impronte papillari atteso che l’accertamento non ha affatto esclu-

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