Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32150 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32150 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 15/07/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUEYE CHEICK N. IL 31/12/1960
avverso la sentenza n. 20122/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
03/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
pUdito il Procuratore Gegerale in pers na del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Ritenuto in fatto

GUEYE CHEICK ricorre avverso la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole del reato di
cui all’articolo 116 del codice della strada [commesso il 24 agosto 2009], ipotizzato sul
rilievo che questi guidava il proprio veicolo, sprovvisto di regolare patente di guida,
poiché mai conseguita, ma munito di patente estera non convertibile, nonostante fosse

Con il ricorso lamenta, con due motivi strettamente connessi, l’erronea applicazione degli
articoli 136, comma 6 e 116, comma 13 del codice della strada da parte del giudice di
merito che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato sulla base dell’erroneo
rilievo che la patente di guida senegalese non fosse più in corso di validità, mentre alla
fattispecie in esame era applicabile l’art. 126, comma 7, del medesimo codice,
considerando che la patente di guida non era scaduta, da ciò dovendo conseguire il
rilievo solo amministrativo del fatto.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Come noto, la condotta dello straniero residente in Italia alla guida di veicolo con patente
estera non convertibile (perché non rilasciata da uno Stato comunitario o da uno dei Paesi
non comunitari con i quali, a condizione di reciprocità, è prevista la possibilità di sostituire
la patente) ha una disciplina diversificata. Allo straniero, intanto, è certamente
consentito guidare in Italia con la patente estera, se valida e per il periodo di un anno
dall’inizio della residenza in Italia. Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno,
che però guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito
amministrativo di cui all’articolo 126, comma 7, del codice della strada; al pari dello
straniero, residente in Italia da oltre un anno, che guidi con patente straniera ancora in
corso di validità.
Risponde, invece, del reato di guida senza patente lo straniero, residente in Italia da oltre
un anno,

e uidi con patente estera non più in corso di validità (Sezione IV, 5 luglio
O

2012,

akic, ove si è anche ricordato che, secondo il nuovo disposto dell’articolo 135

del codice della strada, introdotto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con entrata in
vigore in data 19 gennaio 2013, prevede che il titolare di patente di guida rilasciata da
uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, guidi con patente
ancora in corso di validità, sarà chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo di cui al
nuovo articolo 126, comma 11, del codice della strada).
2

residente in Italia da oltre un anno.

Qui, invero è mancato del tutto l’approfondimento sull’essere la patente estera ancora in
corso di validità.

Si impone quindi l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma che dovrà accertare se il
fatto addebitato sia effettivamente suscettibile della sola sanzione amministrativa, ove, in
presenza, come sostenuto- di guida con patente straniera in corso di validità.
P. Q. M.

di Roma.
Così deciso in data 15 luglio 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre dente

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione del Tribunale

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