Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3215 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3215 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Pacini Nutino, nato a Monsummano Terme il 6/5/1942
avverso la sentenza 5/2/2013 della Corte d’appello di Bologna, I sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 5/2/2013, la Corte di appello di Bologna,

confermava la sentenza del Tribunale di Modena, Sezione di Carpi, in data
28/5/2004, che aveva condannato Pacini Nutino alla pena di mesi quattro di
reclusione ed C. 300,00 di multa per il reato di ricettazione di alcuni assegni
bancari e di una patente di guida, in concorso con Mazzoleni Aldo.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

1

Data Udienza: 07/01/2014

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena
inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente

contestando le conclusioni dei giudici del merito in ordine alla sua
responsabilità penale ed eccependo che egli si era limitato ad

criminoso di costui. Eccepiva, inoltre, che nella fattispecie avrebbe dovuto
essere applicata l’attenuante ex art. 114 cod. pen. e che i reati si erano
prescritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

Per quanto riguarda le contestazioni in ordine alla penale

responsabilità dell’imputato per il fatto a lui ascritto, le stesse sono
inammissibili in quanto si risolvono in mere censure in fatto miranti a
provocare una nuova lettura del materiale probatorio in atti.
3.

E’ inammissibile in quanto aspecifica la censura in ordine alla

mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. poiché la
Corte territoriale ha esaminato la relativa richiesta sollevata con i motivi
d’appello e l’ha rigettata con motivazione congrua, rispetto alla quale con il
ricorso non è stata sollevata alcuna censura specifica.
4.

Infine è inammissibile, in quanto manifestamente infondata, la

censura in ordine alla prescrizione poiché, dovendosi applicare al caso di
specie la disciplina precedente alla novella di cui alla L. 251/2005, il termine
massimo di prescrizione è di quindici anni, non è ancora decorsi.
5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

2

accompagnare il coimputato Mazzoleni Aldo, ignorando il comportamento

inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso, il 7 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

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