Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32144 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32144 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FUSCO MATTEO, N. IL 8.2.1987
avverso la sentenza n. 2361/2013 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma il
30/9/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Pinelli, che ha chiesto l’annullamento
della sentenza limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Latina nei confronti di Fusco Matteo, ha concesso al medesimo il
beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della
condanna, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Il Fusco è stato quindi
giudicato responsabile della illecita detenzione a fine di spaccio di 23 grammi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisi in due involucri avvolti in
cellophane occultati all’interno di due pupazzi di pelouche presenti nella camera
da letto nella sua disponibilità.

Data Udienza: 08/07/2014

2. Il Collegio distrettuale ha respinto la deduzione difensiva secondo la quale
doveva ritenersi indimostrata la destinazione alla cessione a terzi dello
stupefacente rinvenuto in seguito alla perquisizione domiciliare, rilevando che
tale destinazione risultava dimostrata dal quantitativo della sostanza
stupefacente rinvenuta, dal suo grado di purezza, dal suo valore economico; dal
fatto che la detenzione di un simile quantitativo di stupefacente non risultava
giustificato alla luce di emergenze indicative di una tossicomania o di una

significativa provvista; che la mancanza di strumenti indispensabili al
confezionamento di dosi immediatamente consumabili mediante suddivisione o
taglio del compendio dimostrava la destinazione allo spaccio; che in tal senso
deponeva anche la scelta dell’appellante di non fornire alcuna indicazioni circa la
propria fonte di ragionamento.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione personalmente l’imputato,
deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. Rileva l’esponente che per
la giurisprudenza di legittimità il solo dato ponderale non è sufficiente a far
ritenere dimostrata la finalizzazione alla cessione della sostanza detenuta,
essendo necessari ulteriori elementi che facciano desumere l’illecita destinazione.
Nel caso di specie siffatti elementi sarebbero assenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. Esso omette di confrontarsi
con le osservazioni svolte dalla Corte di appello, che non riguardano
esclusivamente la quantità della sostanza ma mettono in correlazione questa con
le condizioni personali dell’imputato e fanno altresì riferimento alla mancata
indicazione da parte di questi della propria fonte di approvvigionamento; e
pertanto la collocazione del Fusco all’interno di una filiera commerciale con un
ruolo non identificabile in quello di consumatore finale.
Com’è agevole constatare, si tratta di motivazione che va ben oltre la sola
analisi del dato ponderale e che deduce – in modo nient’affatto manifestamente
illogico e in piena aderenza alle risultanze processuali – l’illecita destinazione
dello stupefacente da una pluralità di indici.

5. Ciò nondimeno, trattandosi di sentenza che conferma la qualificazione del
fatto ritenendone la lievità, ai sensi dell’art. 73, comma 5 T.U. Stup., essa va
annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Infatti, l’inammissibilità del
ricorso originario non impedisce a questa Corte regolatrice di annullare la
sentenza impugnata, in ragione delle modifiche normative che sono intervenute

2

tossicodipendenza grave, tali da richiedere l’immediata disponibilità di una

dopo il deposito del presente ricorso. In questa sede deve quindi ribadirsi che
per il caso di modifiche normative sopravvenute l’inammissibilità del ricorso non
impedisce l’adozione di una pronuncia di annullamento da parte del giudice di
legittimità (cfr. Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013 – dep. 22/05/2013, Ingordini,
Rv. 255674).
Nel caso di specie deve considerarsi che, per effetto della sentenza della
Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, la quale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre

disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in rilievo è quella prevista
dal d.p.r. n. 309/1990, nella versione antecedente le modifiche recate dalla
menzionata I. n. 49/2006.
Com’è noto, le disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità
costituzionale avevano introdotto una innovazione sistematica alla disciplina dei
reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto
quello sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti, era costituito dalla
parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette “pesanti” e di quelli
aventi ad oggetto le droghe cosiddette “leggere”, fattispecie che risultavano
differenziate dalla precedente disciplina.
A ciò deve aggiungersi che a seguito della modifica dell’art. 73, comma 5
d.p.r. n. 309/1990 ad opera dell’art. 2, lett. a) d.l. n. 146/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 10/2014, l’ipotesi del fatto lieve ha assunto natura di
reato autonomo, con importanti riflessi in tema di definizione del trattamento
sanzionatorio, risultando precluso il coinvolgimento della medesima nel giudizio
di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. ed essendo state significativamente
ridotte le pene anche in relazione al regime previsto per il fatto lieve dalla legge
cd. Iervolino-Vassalli.
Tanto importa che la pena inflitta all’odierno ricorrente deve essere
ritenuta non più conforme al quadro normativo, non scaturendo dall’applicazione
del principio di prevalenza della norma più favorevole al reo, secondo quanto
previsto dall’art. 2, comma 4 cod. pen.
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta il ricorso
nel resto.

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2005, n. 272, introdotti dalla legge di conversione del 21 febbraio 2006, n. 49, la

Visto l’art. 624 cod. proc. pen. l’irrevocabilità dichiara l’irrevocabilità della
sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8/7/2014.

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