Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32140 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32140 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Terremoto Stefano n. il 15.5.1979
Bahrouni Moezallah n. il 24.1.1977
avverso la sentenza n. 2266/2013 pronunciata dalla Corte d’appello
di Torino il 7.7.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 2.7.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che ha
concluso, con riguardo a Terremoto Stefano, per l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione
della pena e rigetto nel resto; con riguardo a Bahrouni Moezallah, per
l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca, con restituzione del denaro in sequestro.

Data Udienza: 02/07/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 5.10.2012, il giudice dell’udienza
preliminare presso il tribunale di Torino ha condannato, tra gli altri,
Stefano Terremoto e Moezzallah Bahrouni alla pena, rispettivamente,
di sei anni, sette mesi e tre giorni di reclusione e di otto mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione a taluni episodi concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e, con riguardo al solo Terremoto, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Su appello degli imputati con sentenza in data 7.7.2011, la corte d’appello di Torino ha assolto il Terremoto dal reato associativo
allo stesso ascritto, dichiarando non doversi procedere a carico
dell’imputato (per violazione del principio del ne bis in idem) in ordine ad uno degli altri episodi criminosi allo stesso addebitati e, riconosciuta la continuazione tra i restanti reati commessi dal Terremoto e
quelli giudicati con altra sentenza della medesima corte d’appello di
Torino in data 21.5.2012 (ritenuti più gravi), ha definitivamente determinato la pena inflitta al Terremoto in quella pari a quattro anni e
due mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Con la stessa sentenza, la corte territoriale ha assolto il Bahrouni dalle imputazioni allo stesso ascritte per insussistenza del fatto.

Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Stefano Terremoto censura la sentenza impugnata per vizio di
motivazione, avendo la corte d’appello torinese erroneamente omesso
di estendere gli effetti del giudicato, oltre il solo episodio di cui
al capo 5 (riconosciuto dalla stessa corte), anche agli episodi di cui ai
capi 3 e 8 della rubrica relativa al presente giudizio.
Moezzallah Bahrouni si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per
aver omesso di associare, all’assoluzione dell’imputato in ordine al
reato allo stesso addebitato, la revoca della confisca e la conseguente
restituzione del denaro sequestrato all’imputato al momento dell’esecuzione dell’ordinanza impositiva della misura.
2. –

3.1.
infondati.

Considerato in diritto
I motivi di ricorso avanzati da Stefano Terremoto sono

2

Al riguardo, la corte territoriale ha evidenziato, con motivazione dotata di piena coerenza logica e congruità argomentativa, come il
Terremoto fosse già stato giudicato, con sentenza della corte d’appello di Torino divenuta irrevocabile in data 21.3.2012, in relazione
all’imputazione di cui al capo 5 della rubrica relativa al presente giudizio, consistita nell’importazione dall’Olanda (collocata temporalmente nel settembre del 2010) di due partite di hashish nel periodo
compreso tra il maggio 2010 e il 24 maggio 2011 (data di arresto
dell’imputato), rilevando come tali condotte coincidessero pienamente con quelle di cui al capo 3 della sentenza divenuta irrevocabile.
Ciò posto, del tutto priva di fondamento deve ritenersi la pretesa dell’odierno ricorrente di estendere l’identificazione di tale ultima imputazione anche alle condotte di cui ai capi 3 e 8 della rubrica
di cui al presente giudizio, attesa l’incompatibilità temporale, con
l’imputazione di cui al precedente giudizio, delle condotte di cui al
capo 3 relativo al presente giudizio (collocate tra il febbraio e l’aprile
2010) e l’irriducibile diversità strutturale della condotta descritta nel
capo 8 della rubrica del presente giudizio (consistito nella detenzione
illecita di sostanza stupefacente acquistata da tale Soprano temporalmente collocata nel maggio del 2011), rispetto all’imputazione di
illecita importazione già giudicata e riferita al settembre del 2010
(cfr. fl. 18 della sentenza impugnata).
3.2.

L’accertamento
dell’integrale
infondatezza
dell’impugnazione avanzata dal ricorrente e, pertanto, la definitiva
attribuzione di responsabilità in ordine ai reati allo stesso ascritti,
impone peraltro di procedere in ogni caso all’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato a carico dell’imputato.
Sul punto, dev’essere infatti rilevato come, in epoca successiva
all’emissione della sentenza impugnata, sia intervenuta la sentenza
della Corte Costituzionale n. 32/2014 con la quale – dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. n.
272/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2006) – il
giudice delle leggi ha riconosciuto la perdurante vigenza (sin dalla
sua illegittima abrogazione ad opera dei richiamati arti. 4 bis e 4
vicies ter) della previgente disciplina dell’art. 73 del d.p.r. n. 309/90,
alla cui stregua il reato di detenzione a fini di spaccio e lo spaccio di
sostanza stupefacente di tipo hashish o marijuana (come quelle con-

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testate nel caso di specie) era (come attualmente rimane) punito con
la pena della reclusione da due anni a sei anni, oltre la multa.
Nel caso di specie, avendo il giudice a quo commisurato il trattamento sanzionatorio a carico del Terremoto sulla base dei termini
edittali sensibilmente più severi sanciti dalla legge dichiarata incostituzionale (da sei anni a vent’anni di reclusione), dev’essere disposto
l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla pena
irrogata, con il conseguente rinvio alla corte d’appello di Torino ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ferma
l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale a carico del
ricorrente.
3.3. – Dev’essere infine accolto il ricorso proposto dal Bahrouni, avendo la corte d’appello effettivamente omesso di disporre, a seguito dell’assoluzione dell’imputato dagli episodi criminosi allo stesso
ascritti dal primo giudice, la revoca della confisca del denaro allo
stesso sequestrato: revoca cui può provvedere direttamente questa
corte di legittimità, non imponendo, l’adozione di tale provvedimento, l’esercizio di alcuna forma di discrezionalità.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Terremoto Stefano limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino; rigetta nel resto il ricorso del suddetto imputato; visto l’articolo 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità del Terremoto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
Bahrouni Moezzallah all’omessa revoca della confisca del denaro in
sequestro; revoca che dispone.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2014.

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