Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3214 del 07/01/2014

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3214 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza 20/03/2013 della Corte d’appello di Bologna, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Eduardo Scardaccione , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 20/3/2013, la Corte di appello di Bologna,

confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Bologna, in data
28/6/2012, che aveva condannato A.A.
alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed €. 2.000,00 di multa per
i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di cacciavite

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

1

Data Udienza: 07/01/2014

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena
inflitta

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo si duole

B.B., non sarebbe attendibile ed eccepisce che illegittimamente la
Corte aveva fatto riferimento ad una relazione di servizio, datata 31 ottobre
2007, recante la presunta descrizione dei tratti somatici effettuata dalla
B.B., trattandosi di testimonianza indiretta, non utilizzabile, ex art.
195 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Nel caso di specie l’individuazione nella persona dell’imputato del

soggetto che aveva minacciato la domestica con un grosso cacciavite, è
avvenuta sulla base del verbale di individuazione fotografica effettuata dalla
B.B., che ha identificato con certezza il proprio
aggressore. Per quanto riguarda la descrizione del soggetto, inserita in una
relazione di servizio della RG. è fuor di luogo il richiamo alla disciplina della
testimonianza indiretta, dal momento che la scelta del rito, rende utilizzabili
tutti gli atti di indagine legittimamente compiuti dalla p.g. Al riguardo la
S.C. ha statuito che è utilizzabile nel giudizio abbreviato l’annotazione di
polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese
agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto
verbalizzarle, costituendo la stessa atto d’indagine alla quale la scelta
dell’imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria
e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza
indiretta

dell’ufficiale

e

dell’agente

di

polizia

giudiziaria

dettato

esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 44420 del 06/07/2010 Ud. (dep. 16/12/2010)
Rv. 249029).

2

che l’individuazione fotografica effettuata dalla domestica, B.B.

3.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso, il 7 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

processuali

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