Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32137 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32137 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Sarzi Messia n. il 25.9.1971
avverso la sentenza n. 612/2010 pronunciata dalla Corte d’appello di
Brescia il 14.6.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 2.7.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 02/07/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 8.4.2009, il tribunale di Mantova
ha assolto Alessia Sarzi dall’imputazione relativa al reato di lesioni
colpose asseritamente commesso, in violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Mantova il 4.2.2006.
All’imputata, in qualità di delegata alla sicurezza della ditta
C.S.A. di Mantova, era stata originariamente contestata la condotta
colposa consistita nella violazione dei tradizionali parametri della
colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica partitamente
richiamate nel capo d’imputazione, per avere la Sarzi asseritamente
omesso di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del trattorino elettrico (carrello elevatore) e segnatamente del relativo impianto frenante, nonché per aver omesso di adottare un idoneo sistema di trattenuta del lavoratore a bordo del mezzo, sicché l’inefficienza dei dispositivi di sicurezza avevano determinato il ribaltamento del trattorino a seguito della relativa perdita di controllo da parte
del lavoratore (Marco Torelli) che lo conduceva affrontando una curva a forte pendenza, con la conseguente collisione del mezzo elettrico
con il bordo del marciapiede: evento dal quale erano scaturite gravi
lesioni a carico del lavoratore, consistite nel trauma da schiacciamento della gamba destra con ustioni chimiche (dovute alla fuoriuscita
del liquido delle batterie del mezzo) e frattura composta del terzo
medio perone.
Su appello della parte civile, la corte d’appello di Brescia, con
sentenza in data 14.6.2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la responsabilità dell’imputata ai soli effetti
della responsabilità civile (e ritenuto il concorso di colpa del lavoratore nella misura del so%), ha condannato la Sarzi al risarcimento dei
danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, censurando il provvedimento della corte territoriale nella parte in cui
ha irragionevolmente ascritto alla Sarzi la responsabilità di aver consentito la circolazione del trattorino condotto dal lavoratore lungo
tratti a forte pendenza (in corrispondenza di uno dei quali si era verificato il sinistro), laddove nessuna norma o istruzione del manuale di
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utilizzo dello stesso mezzo ne vietava l’utilizzo in tragitti in discesa o
curvilinei.
Sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell’irragionevolezza
della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ascrive
alla responsabilità dell’imputata la mancata adozione dei presidi di
sicurezza sul mezzo condotto dal lavoratore infortunato, idonei a
scongiurare l’eventuale ribaltamento di detto mezzo o eventuali infortuni dovuti all’espulsione del conducente dal veicolo, tenuto conto
che l’impossibilità del relativo ribaltamento era stata già accertata
giudizialmente in sede tecnica, salvo il ricorso di situazioni di assoluta eccezionalità o di comportamenti assolutamente abnormi del conducente, come quello nella specie occorso con riguardo alla condotta
del lavoratore infortunato.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Con riguardo alle doglianze avanzate dalla ricorrente in relazione all’asserita determinante responsabilità del prestatore di lavoro
nella causazione del fatto dannoso dallo stesso sofferto, osserva il collegio come la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d’indole logica o giuridica, abbia correttamente escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento abnorme del
prestatore di lavoro infortunato, atteso che l’evento lesivo in esame
ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore
era addetto, e che il ribaltamento del mezzo elettrico condotto da
quest’ultimo, lungi dal costituire un’ipotesi del tutto eccezionale e
imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un’evenienza icto °culi pienamente compatibile con eventuali occorrenze connesse alle sue modalità d’uso, segnatamente in coincidenza con la conduzione di tale
mezzo in corrispondenza di tratti a forte pendenza e curvilinei, come
nella specie puntualmente avvenuto.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema
di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro (o i soggetti titolari di equivalenti posizioni di garanzia), in quanto titolare di una posizione di
garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di
accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli

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stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù
di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute,
connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le
molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).
AI riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, proceduto nella guida del mezzo in
esame (spingendolo a velocità incompatibili, tanto con la conformazione del tratto di strada percorso, quanto con la natura e la destinazione del mezzo condotto), non vale a escludere la responsabilità
dell’odierna imputata (quale delegata alla sicurezza dei lavoratori dipendenti della ditta cui la stessa era addetta), dovendo ritenersi ricompreso, entro l’ambito delle responsabilità della Sarzi, l’obbligo di
prevenire anche l’ipotesi di una condotta imprudente o negligente del
lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili
evenienze riconducibili a tutte le possibili modalità d’uso del mezzo
elettrico oggetto d’esame.
Proprio in tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato la praticabilità di soluzioni operative nella specie
trascurate (benché funzionali alla preservazione dell’integrità del lavoratore addetto alla macchina), come quella relativa alla ritenzione
o al contenimento del lavoratore all’interno del mezzo in caso di ribaltamento (cinture di sicurezza o strutture di riparo laterale), ovvero
destinate a impedire la fuoriuscita del liquido contenuto all’interno
delle batterie (nella specie sovrastate da un coperchio non saldamente trattenuto da un idoneo sistema di chiusura), tenuto conto dei rischi connessi all’alloggiamento riservato al conducente all’interno del
mezzo, conformato in guisa tale da costringere il lavoratore a rimanere libero e inadeguatamente assicurato al veicolo, privo di ripari laterali e a stretto contatto con le batterie di alimentazione del mezzo non
adeguatamente ricoperte.
Il datore di lavoro – così come il delegato alla sicurezza dei lavoratori – infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia assolutamente abnorme, dovendo definirsi tale il comportamen-

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to imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro
(Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).
In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di
sottolineare come l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte
del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio,
che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua
discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544).
Sulla base delle argomentazioni esposte – accertata l’integrale
infondatezza dell’impugnazione proposta dall’imputata -, dev’essere
pronunciato il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2014.

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