Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32133 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32133 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIVICCHIONI CARLO N. IL 04/11/1968
avverso la sentenza n. 5453/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
by.0 ‘eCJOH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i

o

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o)

Data Udienza: 25/06/2014

Ritenuto in fatto

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava il giudizio di responsabilità
di CIVICCHIONI Carlo per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme
antinfortunistiche (ex artt. 589, commi 1 e 2 c.p.) e, concesse le attenuanti generiche
equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione;in
parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l’impugnazione proposta dalle parti

L’ infortunio era occorso in data 29.9.2004 in danno del dipendente MASTRACCI Claudio, che
mentre manovrava verso l’alto il cestello del ponte sviluppabile di una piattaforma aerea,
restava schiacciato con la regione toracica tra una parte del capannone in realizzazione ed il
bordo di protezione in tubolare del quadro di comando dell’elevatore

A carico di Civicchioni Carlo, nella qualità di legale rappresentante della ditta MCI e dunque
quale datore di lavoro erano stati ravvisati profili di colpa, sia generica, sia specifica – fondata
quest’ultima sulla inosservanza degli artt. 35 d.Lvo 626/94 4-per avere posto a disposizione del
lavoratore una attrezzatura di lavoro inadeguata all’attività da svolgere ed inidonea ad
assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La difesa del ricorrente, al fine di comprendere la dinamica del sinistro, aveva richiesto al PM,
titolare dell’indagine, che venisse disposta l’autopsia sul corpo della vittima ipotizzando un
malore- ipotesi avanzata anche dal consulente della difesa- quale causa dell’evento, come
dimostrato dalla circostanza che il piede della vittima era rimasto inserito nel pedale, che
fungeva da dispositivo di sicurezza del cestello, continuando ad esercitare una pressione, sia
pura involontaria, che aveva innestato il movimento del cestello comandato dal Joistick,
laddove l’operaio, qualora cosciente, avrebbe potuto rendersi conto del pericolo, alzando
repentinamente il piede dal pedale, in tal modo provocando l’immediato arresto della
macchina.

La Corte di merito disattendeva, innanzitutto,

la doglianza relativa all’inutilizzabilità del

verbale di ispezione cadaverica per omesso avviso alle parti, sul rilievo che la descrizione e la
ricognizione di cadavere sono atti di assoluta urgenza, rilevabile in re ipsa per la natura
dell’indagine e per possibilità di rapida decomposizione del cadavere. La consulenza era
pienamente legittima ed utilizzabile in quanto la mancata partecipazione della difesa
dell’appellante all’ispezione cadaverica ed all’accertamento necroscopico risultava pienamente
giustificata dal fatto che non era ancora nota la causa della morte e, dunque, l’esistenza di
indizi di reità a carico dell’imputato.

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civili, condannava il responsabile civile al risarcimento dei danni in favore delle medesime.

Sulla questione della mancata esecuzione dell’autopsia richiesta dalla difesa dell’indagato,
la Corte di merito evidenziava che quanto accertato dal consulente del PM unitamente alle
dichiarazioni rese dai testi nel giudizio di primo grado consentivano di escludere la fondatezza
della tesi difensiva del decesso per cause naturali seguito ad improvviso malore del
dipendente.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione Civicchioni Carlo, articolando
due motivi.

verbale di accertamento della causa della morte del lavoratore Mastracci, mediante ispezione
cadaverica, in quanto atto irripetibile compiuto senza dare avviso all’indagato ed al suo
difensore.
Si deduce che la Corte di merito, nel disattendere l’eccezione difensiva, erroneamente non
aveva tenuto conto che il PM sin dal 30.9.2004 aveva immediatamente iscritto il nome di
Civicchioni Carlo nel registro delle notizie di reato, che aveva così assunto la qualifica di
indagato.
D’altra parte, lo stesso PM nella delega di indagine aveva ordinato all’Ufficiale di PG, in caso di
esame autoptico di avvisare senza ritardo le persone sottoposte alle indagini ed i difensori
nominati di fiducia.
Con il secondo motivo, strettamente connesso, si duole della manifesta illogicità della
motivazione nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto non fondata la questione della
mancata esecuzione dell’autopsia richiesta dalla difesa dell’indagato.
Si lamenta che attraverso l’esame esterno il medico aveva potuto accertare che lo
schiacciamento del torace poteva costituire causa della morte ma non escludere una causa
interna preesistente. L’accertamento richiesto, secondo il difensore, avrebbe potuto escludere
con certezza l’ipotesi del malore, l’ unica idonea a spiegare come l’operaio, pur investito della
lenta pressione del cestello contro la trave che gli schiacciava progressivamente il torace, non
aveva tolto immediatamente il piede dal pedale, così provocando l’immediato arresto del
movimento della macchina.

Considerato in diritto

La prima censura, relativa alla inutilizzabilità del verbale di accertamento della morte di
Mastracci Claudio, è fondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte ( v. Sezione IV, 23 febbraio 2010, n.
20591, Colesanti ed altro; 21 giugno 2012, n. 36289, Forlani ed altro), qualora il P.M. debba
procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall’art. 360 cp.p., tra i quali
certamente rientra l’esame esterno sul cadavere, ricorre l’obbligo di dare l’avviso al difensore

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Con il primo motivo reitera l’eccezione già disattesa dai giudici di merito di inutilizzabilità del

nel caso in cui al momento del conferimento dell’incarico al consulente sia già stata individuata
la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la
persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell’espletamento delle
operazioni peritali.

Nel caso in esame, risulta dagli atti correttamente allegati al ricorso in conformità al principio
di autosufficienza del medesimo, che alla data dell’ 1.10.2004, allorchè è stato conferito
l’incarico al consulente per l’ispezione esterna cadaverica, il Civicchioni era già iscritto nel

Tale inutilizzabilità non attinge però la ricostruzione della dinamica del sinistro e la sua
riconducibilità alla mancata ottemperanza da parte del datore di lavoro all’obbligo di mettere a
disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro adeguate all’attività da svolgere ed idonea a
tutelare la sicurezza e la salute dei medesimi, anche in caso di malore.

Le prove acquisite, anche nel corso del dibattimento, attraverso le dichiarazioni rese dagli
ispettori del lavoro e dall’operaio che si trovava nel cestello insieme alla vittima , come
logicamente evidenziato dai giudici di merito, hanno, infatti, consentito di accertare che la
causa dell’infortunio è da ascrivere all’urto del joystick sporgente dal parapetto del cestello di
circa 3 cm, che attivando lo spostamento dell’intero ponte mobile e del cestello verso l’altro
bordo dell’intercapedine, ha determinato l’immediato arresto della macchina e l’impossibilità
per il lavoratore- rimasto schiacciato con l’addome ed il torace tra il cestello e la trave
dell’intercapedine, con repentino ostacolo alla respirazione, cui ha fatto seguito la
sintomatologia asfittica che lo ha condotto alla morte- di porre in essere qualunque manovra
diversiva.

La circostanza che il Mastracci al momento dell’infortunio stesse ancora esercitando pressione
sul pedale, così mantenendo attivo il movimento del cestello, è stata logicamente ricondotta
dai giudici di merito, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste oculare, non ad una
perdita di coscienza del lavoratore colto da un improvviso mancamento, ma al fatto che
l’infortunio si è verificato nel momento in cui il ponte stava raggiungendo la cupola e del tutto
imprevedibilmente il joystick si è andato ad incastrare sotto una trave, attivando
improvvisamente lo spostamento del cestello e non consentendo al lavoratore, rimasto
incastrato tra il cestello e la trave, di togliere il piede dal pedale ed arrestare il movimento
della macchina.

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registro degli indagati Mod. 21 dal giorno precedente.

In tale prospettiva, la lacuna motivazionale sopra evidenziata, manca di decisività rispetto al
complesso del tessuto argomentativo, che, in ossequio al principio di resistenza, consente di
apprezzare un satisfattivo compendio probatorio sviluppato dal giudice di merito per fondare in
capo al Cavicchioni la responsabilità dell’evento per non avere informato il lavoratore dei rischi
connessi all’utilizzo della piattaforma aerea semovente, dettando le opportune prescrizioni, e
per non avere rispettato le istruzioni previste dal manuale operativo della macchina, secondo le
quali per la manovra particolarmente delicata affidata al Mastracci ( consistente nella consegna
delle corde agli operai impegnati a lavorare sulla copertura in vetro della costruzione) era

dell’angusto spazio a disposizione e della sporgenza del joystick.

In proposito è stato ritenuto (v. Sezione IV, 16 novembre 2006, Perin ed altro, rv. 235679)
che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.Lgs n.626/1994 ( v. ora il d.Lgs 9 aprile 2008, n.81)
se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura
una previsione sanzionatoria a suo carico, non esime il datore di lavoro, e le altre figura ivi
istituzionalizzate, e, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della
fase lavorativa specifica, del debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo consiste,
oltre che in un dovere generico di formazione ed informazione, anche in forme di controllo
idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e
tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in
essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione
generale di cui all’art. 2087 c.c., norma di ” chiusura del sistema”, da ritenersi operante nella
parte in cui non è espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni
sul lavoro.

Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c. e di quelle specifiche
previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità
fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia
conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente
gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40, comma 2, c.p.
Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi
antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di
sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo
in cui è prestata l’opera ( v. Sezione IV, 27 giugno 2012, Battafarano, rv. 254365).

Nè può accendersi alla tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l’infortunio “de quo” sarebbe
riconducibile al malore dello stesso lavoratore rimasto vittima dell’incidente, tenuto conto dei
principi in più occasione espressi da questa Corte ( v., tra le altre Sezione IV, 1 dicembre

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necessaria la presenza a terra di un operatore, capace di guidare la manovra, tenendo conto

2009, Filiasi, rv. 246643) secondo i quali le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono
intese a garantire l’incolumità dello stesso anche nell’ipotesi in cui, per stanchezza,
imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in
situazione di particolare pericolo. Le norme in materia di prevenzione degli infortuni assolvono,
infatti, all’esigenza primaria di evitare eventi lesivi dell’incolumità fisica dei lavoratori anche in
caso di rischi derivanti da distrazione o disaccortezza dei subordinati e la colpa dell’infortunato
è configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante dal
procedimenti di lavoro cui egli è addetto oppure si traduca nell’inosservanza, da parte sua, di

in esame.

Ciò comporta, pertanto, che il riferimento al verbale di ispezione cadaverica, affetto da
inutilizzabilità, non vale a mettere in discussione la razionalità e la completezza della decisione.

Analoghe considerazioni possono valere per la censura, sviluppata con il secondo motivo di
ricorso, avverso la sentenza impugnata nella parte in cui il giudicante ha disatteso il motivo
attinente alla mancata effettuazione di una perizia autoptica volta a verificare che il decesso
era stato determinato da improvviso malore del dipendente.

Non è dubitabile, infatti, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata, che le risultanze
probatorie, tra cui gli esiti della consulenza tecnica del pm e le dichiarazioni testimoniali
(soprattutto quella dell’operaio che si trovava nel cestello unitamente al Mastracci) hanno
consentito di escludere con ragionevole certezza l’ipotesi sostenuta dalla difesa dell’improvviso
malore del lavoratore.

In conclusione, ciò che era legittimo pretendersi dal Civicchioni

era l’informazione completa

fornita al lavoratore ed il dovere di vigilanza dell’attività lavorativa, eventualmente anche a
mezzo di un preposto.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate come in
dispositivo.

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precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi, situazione non riscontrabile nel caso

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in data 25 giugno 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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