Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32132 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32132 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
nei confronti di:
Belfiore Biagio n. il 4.2.1961
avverso la sentenza n. 12223/2006 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 20.11.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 24.6.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 24/06/2014

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Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 20.11.2013 il tribunale di Napoli
ha prosciolto Biagio Belfiore dall’imputazione di omicidio colposo
commesso, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ai danni di Luciano Sorropago, per tale fatto deceduto ad
Imola il 24.1.2005; proscioglimento pronunciato per essere, il reato
contestato al Belfiore, estinto per prescrizione.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il
procuratore generale presso la corte d’appello di Napoli, censurando
il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo erroneamente pronunciato il proscioglimento dell’imputato in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato allo stesso ascritto, sulla base di un erroneo calcolo del termine di prescrizione.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Osserva il collegio come il calcolo della prescrizione operato
dal tribunale di Napoli, con riguardo al reato contestato nei confronti
dell’imputato, è errato.
Al riguardo — conformemente alle doglianze sollevate sul punto dal procuratore ricorrente -, vale evidenziare come, nel determinare la disposizione più favorevole all’imputato, ai fini del computo della prescrizione, là dove il giudice a quo ne avesse individuato il ricorso nella legge n. 251/2005, di quest’ultima, tuttavia, non ne avrebbe
disposto l’integrale applicazione; in particolare incorrendo nell’errore
di non procedere al raddoppio dei termini previsti dall’art. 157 c.p., in
relazione al reato di cui all’art. 589, cpv., c.p., in conformità al dettato
imposto dallo stesso art. 157 c.p., come riformulato proprio dalla richiamata legge n. 251/2005.
Ne deriva che il termine di prescrizione applicabile al caso di
specie avrebbe dovuto ritenersi (ai sensi della legge n. 251/2005) pari
a 12 anni, aumentabile fino a un quarto per effetto delle interruzioni
della prescrizione (complessivamente 15 anni) (ex art. 160 c.p.), maggiorato dei periodi di sospensione.
Ciò premesso, fissato il tempo della commissione del reato in
esame alla data del 24.1.2005, alla stregua della disciplina di cui alla
legge n. 251/2005 il periodo prescrizionale (in ogni caso mai inferiore
a 12 anni, aumentabile fino a 15 anni, oltre ai periodi di sospensione)

.

non avrebbe potuto comunque ritenersi interamente decorso
all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata (20.11.2013), così
come alla data odierna.
Quanto all’eventuale carattere di disposizione più favorevole
all’imputato della disciplina previgente rispetto alla legge n.
251/2005, osserva questa corte come il computo dei termini di pre scrizione avrebbe condotto ad esiti non difformi, atteso che, tenuto
conto delle intervenute interruzioni della prescrizione nel corso del
procedimento, detti termini sarebbero ancora coincisi con il periodo
di 15 anni (dieci anni, oltre la metà) dalla data del reato del
24.1.2005, dovendo ritenersi che la mancata applicazione (con even tuale giudizio di prevalenza) delle circostanze attenuanti generiche,
non ha sortito l ‘effetto di ridurre l ‘entità del massimo della pena applicabile all’imputato, pari a cinque anni (cfr. il testo degli artt. 157 e
160 c.p. vigente all ‘epoca del fatto oggetto dell ‘odierna contestazio ne).
La sentenza impugnata, avendo dichiarato prescritto (e dun que estinto) il reato de quo sulla base di un calcolo del tempo della
prescrizione errato, dev ‘essere dunque annullata con rinvio alla Corte
d’appello di Napoli per il giudizio di appello.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugna ta con rinvio alla Corte di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2014.

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