Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32131 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32131 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Luigi Gorini n. il 31.3.1962
nei confronti di:
Cippone Pasquale n. il 23.5.1982
avverso la sentenza n. 692/2012 pronunciata dal Giudice di pace di
Bari il 3.6.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 24.6.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile l’avv.to A. Casto del foro di Bari che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per il responsabile civile l’avv.to D. Griseta del foro di Bari che
ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità o, in via gradata,
per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 24/06/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 3.6.2013, il giudice di pace di Bari ha assolto Pasquale Cippone dall’imputazione relativa al reato di
lesioni colpose commesso, in violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, ai danni Luigi Gorini, in Bari il 23.5.2008,
per essere il reato estinto, ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 274/2000,
avendo l’imputato volontariamente e adeguatamente provveduto alla
riparazione del danno cagionato alla persona offesa ed eliminate le
conseguenze dannose e pericolose dell’illecito commesso.
Avverso la sentenza del giudice di pace, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, Luigi Gorini, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge e
vizio di motivazione, avendo il giudice di pace erroneamente ritenuto
sussistenti i presupposti per l’applicazione della causa di estinzione
del reato richiamata in sentenza, nonostante il Cippone avesse trascurato di risarcire integralmente i danni causati con il proprio comportamento stradale illecito, essendosi limitato al solo risarcimento
dei danni materiali, senza estendere la riparazione anche ai danni alla
persona (d’indole biologica, morale o, più in generale, non patrimoniale) provocati con la commissione del reato oggetto di giudizio.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della violazione della
legge processuale in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel negare
alla parte civile l’esercizio della facoltà di deposito di memorie scritte
indispensabili ai fini della più articolata argomentazione circa l’insussistenza, nella specie, dei presupposti per l’applicazione dell’art. 35
digl. n. 274/2000.
2. –

3. — Con memoria depositata in data 7.6.2014, la Allianz s.p.a.,
quale responsabile civile, eccepita preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso proposto dal Cippone (avendo quest’ultimo inammissibilmente proposto impugnazione anche agli effetti penali), ha concluso, in via gradata, per il relativo rigetto.
Considerato in diritto
4. — Preliminarmente, dev’essere disattesa l’eccezione
d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla compagnia Allianz s.p.a.,
quale responsabile civile, valendo al riguardo il richiamo

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all’orientamento fatto proprio da questa corte di legittimità (che il
collegio condivide integralmente, per la correttezza dell’impostazione
della questione e delle ragioni della soluzione raggiunta), ai sensi del
quale il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte
civile, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace dichiari, ex
art. 35, co. 1, d.lgs. n. 274/2000, l’estinzione del reato per intervenuta
riparazione del danno, è ammissibile anche agli effetti penali, in
quanto, in tal caso, il ricorso li coinvolge per definizione in una con
quelli civili (Cass., Sez. 5, n. 40876/2010, Rv. 248657).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in
conformità al dettato dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’esaustività della condotta riparatoria è
condizione necessaria, anche se da sola non sufficiente, per l’operatività del meccanismo di estinzione dell’illecito previsto dall’art. 35 cit.
(Cass., Sez. 4, Sentenza n. 5507/2012, Rv. 254665).
Nel caso di specie, il giudice di pace, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dato atto che la volontà di riparazione
dell’imputato, richiesta dall’art. 35 cit., si fosse ‘abbondantemente’
concretizzata mediante il conseguimento, ad opera della parte civile,
della somma liquidata dal giudice civile, a titolo risarcitorio, in relazione ai danni materiali subiti dall’autovettura del Gorini, a seguito
del sinistro stradale ad esito del quale quest’ultimo risulta aver subito
le lesioni personali indicate nel capo d’imputazione sollevato in sede
penale nei confronti del Cippone.
Ciò posto, osserva il collegio come il giudice di pace di Bari abbia del tutto omesso di approfondire il tema relativo all’esaustività
del risarcimento del danno conseguito dalla parte civile, avendo trascurato di considerare l’avvenuta riparazione anche delle eventuali
conseguenze dannose relative alla commissione del reato di lesioni
personali in danno del Gorini, ossia dei danni alla persona d’indole
non patrimoniale non azionati in sede civile (rispetto ai quali è mancata la sottoscrizione, da parte del danneggiato, della quietanza prodotta agli atti del giudizio), secondo quanto risultante dalle indicazioni contenute nella sentenza civile del giudice di pace di Bari del
13/21.1.2012 allegata all’odierno ricorso.
Sulla base di tali premesse, rilevata l’omissione, ad opera del
giudice a quo, di una specifica motivazione sul punto indicato (da ri-

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Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Bari cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2014.

tenere decisivo ai fini dell’applicazione del meccanismo di estinzione
dell’illecito previsto dall’art. 35 cit.), dev’essere disposto
l’annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio
al giudice di pace di Bari per nuovo esame.

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