Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32130 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32130 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Pellino Domenico n. il 3.1.1967
avverso la sentenza n. 13126/2012 pronunciata dal Tribunale di Roma il 29.3.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 24.6.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l’imputato l’avv.to F. Peverini del foro di Roma che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 24/06/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 29.3.2013, il tribunale di Roma
ha condannato Domenico Pellino alla pena di euro 4.000,00 di ammenda in relazione al reato di guida senza patente (poiché mai conseguita) commesso in Roma, il 12.10.2009.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il Pelino, dolendosi della violazione di
legge in cui sarebbe incorso il tribunale romano nel ritenere la sussistenza (e conseguentemente sottoporre a giudizio di bilanciamento)
la recidiva allo stesso erroneamente contestata, attesa l’ascrizione, a
carico dell’imputato, della commissione di un mero reato contravvenzionale, con la conseguente erroneità del giudizio di bilanciamento
tra le circostanze (mediante il quale detta recidiva è stata ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche) e del
definitivo calcolo della pena.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 99 c.p. (destinato alla disciplina della recidiva), il giudice può disporre un aumento della pena fino a un terzo a
carico di colui il quale, dopo essere stato condannato per un delitto
non colposo, ne commette successivamente un altro.
Tale aumento di pena, pacificamente riconosciuto alla stregua
di una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 3724/1997, Rv. 208325), può essere concretamente
irrogato nelle ipotesi di eventuale ritenuta prevalenza, della circostanza aggravante costituita dalla recidiva, rispetto alle circostanze
attenuanti eventualmente riconosciute.
Nel caso di specie, essendo stato il Penino riconosciuto responsabile della commissione di un reato contravvenzionale (qual è
quello di guida senza patente), la recidiva non poteva essere legittimamente contestata (cfr. Cass., Sez. 1, n. 19976/2010, Rv. 247647),
con la conseguenza che l’avvenuto riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche in favore dell’imputato precludeva in radice la
possibilità di sottoporne il rilievo, ai fini della determinazione della
pena, al giudizio di bilanciamento con detta recidiva.
È appena il caso di rilevare come nessuna attinenza al caso di
specie può essere riconosciuta alla cosiddetta “recidiva nel biennio”

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menzionata nell’art. 116 c.d.s. (fattispecie non riconducibile
all’istituto di cui all’art. 99 c.p. e riferita alla reiterazione del medesimo reato contravvenzionale in un predeterminato arco di tempo),
non essendo stata contestata tale specifica ipotesi a carico del Pellino,
peraltro priva di alcun concreto risconto negli atti del giudizio.
La scorretta applicazione delle norme relative alla contestazione della recidiva, e la conseguente erroneità nella determinazione
della pena a carico dell’imputato, impongono l’annullamento della
sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della recidiva e il
conseguente rinvio al tribunale di Roma per la determinazione della
pena.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconosciuta esistenza della recidiva; recidiva
che elimina.
Rinvia al Tribunale di Roma per la determinazione della pena.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2014.

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