Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3213 del 11/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3213 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE POMPEIS PATRIZIA N. IL 22/06/1960
avverso la sentenza n. 3169/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/12/2015

1)Con sentenza del 814,2014 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Napoli, emessa in data 26.11.2009, con la quale De Pompeis
Patrizia era stata condannata per plurime violazioni della normativa di cui al DPR
380/2001 e per violazione di sigilli, dichiarava non doversi procedere in ordine alle
contravvenzioni ascritte ai capi a), b) e c) perché estinte per prescrizione,
rideterminando la pena per il delitto di cui al capo d), con le già concesse circostanze
attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in anni uno di reclusione
ed euro 500,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputata, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche con criterio di prevalenza, con conseguente riduzione della pena inflitta.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ampiamente argomentato in ordine alle ragioni che ostavano al riconoscimento, con
criterio di prevalenza, delle già concesse circostanze attenuanti generiche. Ha, invero,
fatto riferimento alla gravità dei fatti, alla reiterazione delle condotte (attestanti
una negativa personalità, incline al delitto) ed all’assenza di elementi positivi di
valutazione (pag.2 sent.)
E, ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche ( e del giudizio di
comparazione), il giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p.,
ma non è necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi
a quale di esso ha inteso far riferimento. Trattasi, invero, di un giudizio di fatto
lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far
emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
2.2) La ricorrente, invece di censurare specificamente la motivazione sul punto, si
limita a generiche deduzioni in ordine alla mancata valutazione degli elementi esposti
nei motivi di appello.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11.12.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA