Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3213 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3213 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Borrelli Gennaro, nato a Portici il 29/10/1944
avverso la sentenza 21/6/2012 della Corte d’appello di Milano, III sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Eduardo Scardaccione , che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
per il capo A) perché il fatto non sussiste e con rinvio per la determinazione
della pena per il capo B);
Udito per la parte civile Libera Giovanni, l’avv. Fabio Gualdi;
Udito per l’imputato, l’avv. Giuseppe Gualtieri, quale sostituto dell’avv.
Maria Teresa Palmiero, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Borrelli Gennaro fu condannato dal Gup presso il Tribunale di Como,

con sentenza in data 23/4/2009, alla pena di due anni di reclusione in ordine

Data Udienza: 07/01/2014

ai delitti di concussione e violenza privata tentata commessi rispettivamente
il primo fra l’aprile ed il dicembre 2007 in danno dell’impiegato Libera
Giovanni ed il secondo fino a tutto il settembre 2008 in danno dell’avv.
Daniele Casarini. La condanna fu confermata dalla Corte di appello di Milano
con sentenza 26/1/2011. Con sentenza in data 8/11/2011 la Cassazione
annullò con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano limitatamente
alla condanna per il reato di concussione di cui al capo A). Nella motivazione

limitati a rilevare che sussistevano “seri e tutt’altro che infondati dubbi sulla
effettiva fondatezza delle pretese economiche del Segretario Comunale”,
avrebbero dovuto chiarire le ragioni per le quali la semplice prospettazione
da parte del superiore gerarchico di possibili sanzioni disciplinari quale
conseguenza dell’iniziativa presa dal Libera fosse di per sè idonea ad
integrare gli estremi del reato contestato. Tale precisazione, infatti, era ancor
più necessaria in un caso come quello in esame, in cui la Corte di Appello
sembra avere sospeso il giudizio in ordine alla natura indebita delle indennità
richieste, sicché la illiceità della condotta ascritta all’imputato sembra
discendere unicamente dalle modalità della sua richiesta e della sua
realizzazione. Su tale punto nodale si riscontra un vuoto motivazionale che
impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di
cui al capo A) dell’imputazione con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad
altra Sezione della Corte di Appello di Milano>>. A seguito del rinvio la Corte
d’Appello di Milano, con sentenza 21/6/2012, confermava la sentenza del
Gup di Como.

2.

La Corte territoriale analizzando il testo della lettera inviata

dall’imputato, Segretario Comunale di Dongo, all’impiegato Libera Giovanni,
responsabile del servizio finanziario nel medesimo Comune, concludeva che
l’ingiustificata minaccia di sanzioni disciplinari costituiva una forma di
coazione psicologica che aveva costretto il funzionario a liquidare al suo
superiore emolumenti non dovuti. Pertanto confermava le statuizioni del
primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in
ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente

sollevando numerosi motivi di gravame.
Al riguardo deduce che la Corte d’appello non ha ottemperato al disposto

2

la Corte osservava che: «nel caso di specie i Giudici di merito, dopo essersi

della S.C. che aveva chiesto ai giudici del rinvio di chiarire le ragioni per le
quali la semplice prospettazione da parte del superiore gerarchico di
possibili sanzioni disciplinari quale conseguenza dell’iniziativa presa
dall’impiegato addetto al servizio finanziario fosse di per sè idonea ad
integrare gli estremi del reato contestato, essendosi limitata,
sostanzialmente, a richiamare le motivazioni della sentenza annullata. Si
duole di omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento

al Sindaco lasciava trasparire che il Borrelli fosse veramente convinto
dell’illegittimità del comportamento del dirigente della ragioneria. Contesta,
inoltre, la sussistenza dell’elemento obiettivo del reato, vale a dire
l’idoneità della missiva in questione a determinare una coazione psicologica
nei confronti del Libera. In ordine alla ritenuta illegittimità degli emolumenti
economici richiesti dal Borrelli, il ricorrente contesta le conclusioni a cui è
pervenuta la Corte territoriale. Quanto alla indennità di Convenzione,
eccepisce che il ricorrente avea già percepito tale indennità fino al mese di
aprile e che dal mese di maggio in poi tale indennità avrebbe dovuto
essergli corrisposta in virtù del convenzionamento del servizio con il
Comune di Pigra, deliberato dal Consiglio Comunale di Dongo il 26 aprile
2007. Quanto alla spese di viaggio, il ricorrente contesta che la Procura
presso la Corte dei Conti abbia mosso delle osservazioni per iscritto al
Sindaco di Dongo ed eccepisce che violazione di norme processuali stabilite
a pena di nullità, dolendosi che la Corte d’appello abbia fatto riferimento ad
atti non contenuti nel fascicolo del pubblico Ministero. Eccepisce, inoltre, la
violazione degli artt. 47 e 48 del contratto di lavoro dei segretari comunali
e provinciali e dell’art. 12 della Convenzione approvata dai Comuni di
Dongo e di Pigra.
Infine deduce la nullità dell’intero giudizio, eccependo che l’azione penale
fu esercitata a seguito dell’inoltro della CNR dei Carabinieri di Dongo
direttamente al Pubblico Ministero dr. Fadda, senza formale assegnazione
dell’incarico da parte del Procuratore Capo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

3

soggettivo del reato, obiettando che il tenore della lettera indirizzata anche

2.

Con riferimento al primo motivo occorre richiamare un consolidato

orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Corte di cassazione
risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del
dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà
di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie
relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento
secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella

determinata valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 7567 del 24/09/2012 Cc. (dep. 15/02/2013 ) Rv. 254830).

3.

Di conseguenza, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza

per vizio di motivazione, il giudice di rinvio – pur restando libero di
determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un’autonoma
valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato – è
tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema
implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento,
restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze
processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza
omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non
ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Cass.
Sez. 6, Sentenza n. 19206 del 10/01/2013 Cc. (dep. 03/05/2013 ) Rv.
255122).

4.

Alla luce di tali principi la sentenza impugnata resiste alle censure

sollevate dal ricorrente. Nel caso di specie, con la sentenza di annullamento
la Cassazione ha testualmente rilevato che «nel caso di specie i Giudici di
merito, dopo essersi limitati a rilevare che sussistevano “seri e tutt’altro che
infondati dubbi sulla effettiva fondatezza delle pretese economiche del
Segretario Comunale”, avrebbero dovuto chiarire le ragioni per le quali la
semplice prospettazione da parte del superiore gerarchico di possibili
sanzioni disciplinari quale conseguenza dell’iniziativa presa dal Libera fosse
di per sè idonea ad integrare gli estremi del reato contestato – osservando
che – tale precisazione, infatti, era ancor più necessaria in un caso come
quello in esame, in cui la Corte di Appello sembra avere sospeso il giudizio
in ordine alla natura indebita delle indennità richieste, sicché la illiceità della
condotta ascritta all’imputato sembra discendere unicamente dalle modalità

4

sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una

della sua richiesta e della sua realizzazione. Quindi la Corte ha concluso che
«Su tale punto nodale si riscontra un vuoto motivazionale».

5.

Orbene nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Milano ha colmato

tale vuoto motivazionale rilevando che le pretese economiche fatte valere
dal Borrelli sono da valutarsi come illecite. Quanto all’indennità di
convenzione di cui all’art. 45 del CCNL dei Segretari comunali, la Corte ha

Segretari Comunali e Provinciali che escludono che al Borrelli spettasse
l’indennità di convenzionamento (ex art. 45 CCNL), non essendo il Comune
di Dongo, all’epoca, convenzionato con altro Comune. La Corte ha anche
rilevato che, in seguito, il Comune di Dongo ha stipulato una convenzione
con il Comune di Pigra, efficace dal 12 maggio 2007. Tuttavia, con la lettera
del 9/5/2007, il Borrelli, recriminando contro la doverosa iniziativa del
responsabile del servizio finanziario del Comune, che aveva chiesto lumi
all’AGES in ordine al trattamento economico spettante al Segretario
Comunale, aveva

ingiunto al

Libera di

pagare l’indennità di

convenzionamento «a prescindere dal convenzionamento o meno del
servizio con altri Comuni>>. Non può dubitarsi, pertanto, della natura
indebita dell’indennità che il Borrelli ha preteso a prescindere dal
convenzionamento o meno del Comune di Dongo con altri comuni.

6.

La Corte territoriale ha ugualmente verificato la illegittimità della

pretesa dei rimborsi delle spese di viaggio con riferimento agli spostamenti
da casa al luogo di lavoro, osservando che l’art. 12 della Convenzione
stipulata fra i Comuni è applicabile per gli spostamenti solo fra i divesi
Comuni convenzionati.

7.

Quanto all’elemento obiettivo della costrizione psicologica, la

sentenza impugnata ha anche chiarito che l’imputato ha imposto al Libera di
liquidargli quanto richiesto, osservando che << H richiamo finale alla passibilità di sanzioni disciplinari per il comportamento "arbitrario e scorretto" costituisce una forma di coazione psicologica» ed ha precisato che «il timore del Libera era concreto, non solo perchè egli era stato in passato oggetto di richiami disciplinari da parte del Borrelli, ma anche perchè il Borrelli, in quanto Segretario comunale, era titolare del potere di irrogare tali sanzioni, in forza dei poteri attribuiti al Segretario dal Sindaco 5 richiamato le due note dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei di Dongo». Quindi la Corte d'appello ha osservato che «Tale pressione psicologica ha avuto incidenza, sia sulla liquidazione dell'indennità di convenzione di maggio 2007, sia successivamente sulla liquidazione delle spese di viaggio». A questo riguardo ha precisato che «il timore ingenerato con la lettera del 9/5/2007, già inserito nel clima di tensione esistente con il Segretario comunale, è stato rinvigorito a dicembre dalla telefonata con la quale il Borrelli ha sollecitato il Libera a versargli anche i titubanze del Libera, in seguito alle contestazioni della Corte dei Conti». Pertanto la Corte territoriale ha compiutamente adempiuto all'obbligo motivazionale richiestole dalla S.C., in sede di annullamento con rinvio, in ordine all'idoneità della indebita minaccia di sanzioni disciplinari a coartare la volontà del sottoposto ed in ordine al carattere indebito degli emolumenti pretesi dal Borrelli. 8. Nè le ulteriori censure del ricorrente in punto di verifica dell'elemento soggettivo possono scalfire la solidità della motivazione in quanto la Corte territoriale ha considerato l'atteggiamento psichico dell'agente osservando che la prospettazione di sanzioni disciplinari in relazione al comportamento del Libera, definito dal Borrelli "arbitrario e scorretto" «appare del tutto priva di fondamento e quindi solo espressione di abuso di potere da parte del Segretario comunale». In sostanza la Corte ha accertato la sussistenza di una volontà prevaricatrice e condizionante in capo al pubblico ufficiale che si è estrinsecata in una condotta di costrizione. Tanto basta per l'accertamento dell'elemento soggettivo. 9. Infine è manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità/inutilizzabilità, dolendosi che l'azione penale sia stata esercitata da un RM. investito del caso direttamente dalla polizia giudiziaria in assenza di assegnazione del fascicolo da parte del capo dell'ufficio. A questo proposito è sufficiente rilevare che il Pubblico Ministero è un ufficio impersonale, pertanto le questioni relative all'assegnazione dei fascicoli all'uno o all'altro sostituto non hanno alcuna rilevanza esterna. In secondo luogo il fatto che la RG. abbia trasmesso direttamente la CNR ad un RM. impegnato in indagini per fatti analoghi, non esclude che il fascicolo processuale sia stato 6 rimborsi delle spese di viaggio di settembre-ottobre 2007, nonostante le regolarmente assegnato dal Capo dell'ufficio della Procura di Como al P.M. procedente. 10. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quella sostenute in questo grado dalla parte civile Libera Giovanni, che si liquidano P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle_sostenute in questo grado dalla parte civile Libera Giovanni, liquidate in complessivi €.2.500, oltre IVA e CPA. Così deciso, il 7 gennaio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente in complessivi €.2.500, oltre IVA e CPA.

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