Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32129 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32129 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Uccelli Gaspare n. il 26.8.1972
avverso la sentenza n. 3235/2012 pronunciata dalla Corte d’appello
di Milano il 30.10.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 24.6.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 24/06/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 30.10.2012, la corte d’appello di
Milano ha integralmente confermato la sentenza in data 25.1.2012
con la quale il tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, ha
condannato Gaspare Uccelli alla pena di nove mesi di arresto ed euro
6.000,00 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dalla provocazione di un incidente (tasso
alcolemico pari a 1,70 e 1,77 g/1), commesso in Busto Garolfo il
28.3.2010.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, censurando il provvedimento della corte territoriale per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte d’appello illogicamente e contraddittoriamente attribuito una decisiva incidenza, ai fini della pronuncia di
condanna dell’imputato, alla deposizione testimoniale resa da tale
Antonio Spadola (persona offesa nell’incidente stradale verificatosi in
occasione del fatto de quo), che ha attestato come alla guida dell’autovettura dell’imputato ci fosse, nell’occasione, lo stesso Uccelli, del
tutto svalutando l’attendibilità della contrastante deposizione resa
dalla teste Iwona Teresa Majewska (che ha viceversa dichiarato di essere stata lei stessa alla guida dell’autovettura dell’imputato in occasione dell’incidente), senza specificare in termini logicamente congrui
la preferenza accordata alla deposizione del primo teste, anche in
considerazione del relativo contrasto con le dichiarazioni rese da altri
testimoni e dello specifico interesse patrimoniale dello Spadola all’accertamento della personale responsabilità dell’imputato in relazione
alla commissione del reato oggetto di giudizio.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe in corsa la sentenza impugnata, per avere la corte
territoriale del tutto trascurato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dal carabiniere Di Grande, confermative del contenuto
della deposizione resa dalla teste Majewska.
Da ultimo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale
erroneamente negato la concessione, in favore dell’imputato, delle
circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione
condizionale della pena.

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Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Con riguardo alle doglianze sollevate dal ricorrente in ordine
alla ritenuta prevalente attendibilità riconosciuta alla deposizione resa dal teste Spadola, rispetto al contrastante tenore delle dichiarazioni della teste Majewska (e delle altre eventuali fonti di prova allegate
dall’imputato), è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, ai fini della
correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di
ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni
diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma
è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e
argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez.
6, n. 11984/1997, Rv. 209490), sempre che non emergano elementi
obiettivi idonei a giustificare il ricorso di un ragionevole dubbio sulla
responsabilità dell’imputato.
Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari
punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso
per sostanziare il suo convincimento.
Conviene sul punto insistere nel rilevare l’estraneità, alle prerogative del giudice di legittimità, del potere di procedere a una `rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, ed
altre di conferma).
In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Cor-

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te di cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente secondo il proprio soggettivo punto di vista (Cass.,
Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; Cass., Sez. 1, n. 1083/1998, Rv.
210019).
Nel caso di specie, la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d’indole logica o giuridica, ha
correttamente evidenziato come la deposizione del teste Spadola fosse dotata di maggiore attendibilità, rispetto alle contrastanti dichiarazioni rese dalla teste Majewska, in ragione, tanto della complessiva
coerenza logica e dell’oggettiva puntualità della narrazione del teste,
quanto del sostanziale disinteresse soggettivo dello stesso all’esito
della lite; disinteresse certamente non pregiudicato dall’eventuale
prospettiva risarcitoria perseguibile dallo Spadola, in nessun modo
compromessa dall’eventuale riconoscimento di un diverso soggetto
alla guida del veicolo investitore (atteso il carattere incontestato
dell’ingiustizia del danno subito dallo Spadola) e certamente bilanciata dalla valutazione dei concreti rischi connessi all’eventuale accusa
di calunnia prospettabile per il caso della falsa testimonianza.
Sotto altro profilo, i giudici di merito hanno coerentemente evidenziato il diretto (e intuibile) interesse della Majewska a deporre
in senso favorevole all’Uccelli, a causa del legame affettivo con
quest’ultimo, ragionevolmente idoneo a giustificare financo una falsa
autoaccusa foriera di conseguenze di evidente minor gravità, rispetto
a quelle rischiate dall’Uccelli, per il grave stato di ubriachezza alcolica
in quest’ultimo si trovava al momento del fatto, ed essendo lo stesso
Uccelli già gravato da precedenti penali d’indole specifica.
Allo stesso modo, i giudici del merito hanno coerentemente
dato conto della minore attendibilità delle dichiarazioni rese dagli
altri testi escussi e di quelle rilasciate dal carabiniere Di Grande, avuto riguardo alla frammentarietà delle prime (e all’epoca di “non poco”
precedente al momento del fatto delle occorrenze dagli stessi personalmente percepite), e al carattere irriducibilmente generico e insicuro delle dichiarazioni rese dal Di Grande.
Quanto alla negata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e alla sospensione condizionale della pena, vale evidenziare
come la corte territoriale abbia adeguatamente giustificato il diniego
delle prime in ragione della concreta gravità del fatto e della condotta

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dell’imputato (come attestata dalla circostanza dell’essere l’Uccelli
fuggito subito dopo aver provocato l’incidente con danni a persone e
cose, salvo ricomparire sul luogo del fatto solo dopo essersi accorto di
aver perso la targa anteriore della propria autovettura, ed altresì qualificata dall’ulteriore successivo contegno aggressivo tenuto dall’imputato nei confronti della vittima del sinistro), e correttamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena avuto riguardo alla negativa prognosi suggerita dalla precedente (seppur risalente) condanna già subita dall’imputato.
3. – Il complesso delle motivazioni elaborate dalla corte territoriale, pienamente coerenti sul piano logico e del tutto lineari in
chiave argomentativa, appaiono sufficienti a giustificare il giudizio di
condanna emesso nei confronti dell’imputato e l’entità del trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto; premessa da cui deriva il riscontro dell’infondatezza dell’odierno ricorso, a cui segue la pronuncia del
relativo rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2014

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