Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32128 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32128 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Rotondella Nicola n. il 29.9.1983
avverso la sentenza n. 2090/2012 pronunciata dal Tribunale di Roma
il 19.2.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 24.6.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv.to P. Palleschi del foro di Roma che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 24/06/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 19.2.2013, il Tribunale di Roma
ha condannato Nicola Rotondella alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, in relazione al reato di guida senza patente (poiché revocata),
commesso in Roma il 28.6.2009.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello l’imputato censurando il provvedimento impugnato per
aver riconosciuto la relativa responsabilità penale sulla base di prove
insufficienti, avendo il giudice a quo omesso di indicare la prova che
l’imputato fosse effettivamente alla guida dell’autovettura nei pressi
del quale lo stesso imputato era stato trovato dagli agenti operanti
prima della relativa identificazione.
La corte d’appello di Roma, rilevata l’inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti presso questa
corte di cassazione ai fini dell’esame del ricorso.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Il tribunale di Roma è pervenuto all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato sulla base di un discorso giustificativo adeguatamente elaborato sul piano della coerenza logica e della
congruità argomentativa.
Sul punto, rileva il collegio come il giudice di merito abbia coerentemente evidenziato come la presenza dell’imputato presso la
propria autovettura in fiamme fosse stata attestata, non solo dalle dichiarazione del conoscente dell’imputato, tale Gambacorta, ma dalle
stesse dichiarazioni ammissive rilasciate dal Rotondella agli operanti
intervenuti in loco nell’immediatezza del fatto.
Allo stesso modo, la circostanza che il Rotondella si trovasse
poco prima alla guida della propria autovettura è stata coerentemente tratta dal primo giudice dall’occorrenza costituita dalla vicinanza
del medesimo imputato alla propria autovettura, senza che lo stesso
fosse stato capace di riferire alcun elemento utile ai fini
dell’identificazione dell’eventuale diversa persona che si sarebbe trovato alla guida dell’automobile in sua vece.
Tali motivazioni, pienamente coerenti sul piano logico e del
tutto lineari in chiave argomentativa, appaiono sufficienti a giustificare il giudizio di condanna emesso nei confronti dell’imputato; pre-

2

3

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2014

messa da cui deriva il riscontro dell’infondatezza dell’odierno ricorso
cui segue la pronuncia del relativo rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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