Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32124 del 20/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32124 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CALABRESE LUIGI N. :L 14/04/1976

• c’e‹ecz
t

avverso la sentenza n. 453/2013 CORTE APPELLG‘STZ.DIST. di
TARANTO, del 07/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDiENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGN
d”2-04-t
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oe’C.42-7
clic ha concluso per
(

U

1.

{

I/ L

‘2LP- CAA-

e

Udito, per l’ arte civile, l’Avv
Udit i difciix Avv.

14-

131-34-

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Calabrese Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 7.10.2013,
con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il
Tribunale di Taranto il 21.02.2013, in ordine al reato di cui all’art. 73, d.P.R. n.
309/1990, valutata l’attenuante di cui al comma V, dell’art. 73 cit. prevalente sulla
contestata recidiva, è stata rideterminata la pena originariamente inflitta.

della entità della pena.
Considerato in diritto
2. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
2.1 La doglianza afferente al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche non ha pregio. Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello, infatti,
soffermandosi sui motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio, ai quali
l’esponente non aveva rinunciato, ha considerato che poteva trovare accoglimento
unicamente quello relativo al riconoscimento della prevalenza del V comma, cit.,
sulla contestata recidiva.
3.

Ciò posto, venendo ad esaminare la questione, pure dedotta

dall’esponente, relativa alla entità della pena inflitta, osserva il Collegio che
sussistono i presupposti per rilevare la sopravvenuta illegittimità della pena
applicata dalla Corte di Appello, in riferimento alle ipotesi di reato per cui si
procede.
Invero, come sopra considerato, nel caso di specie, è stata riconosciuta
l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990. Si tratta di fattispecie
interessata dalle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013
n. 146, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2014, n.10. Ai fini di interesse, si rileva, che a seguito della legge n. 10/2014, per
l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V, cit., la pena prevista è quella della reclusione
2

L’esponente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e

da uno a cinque anni, oltre la multa, per tutti i tipi di sostanze stupefacenti, senza
distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere.
La materia di interesse è stata peraltro oggetto di un ulteriore intervento
correttivo, ad opera della legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, recante Disposizioni urgenti
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (pubblicata in G. U. n.115 del
20.05.2014).
Per effetto del richiamato intervento normativo, il tenore dell’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è oggi il seguente: “5. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo
che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità
e quantità delle sostanze, e’ di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da
sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.

La cornice

sanzionatoria, per la fattispecie di cui al V comma, dell’art. 73, cit., pertanto,
risulta compresa – sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti – tra il
minimo di sei mesi ed il massimo di quattro anni di reclusione, oltre la multa. E’ poi
appena il caso di considerare che la richiamata cornice sanzionatoria
corrispondente a quella già prevista per le droghe leggere dall’art. 73, comma V,
d.P.R. n. 309/1990, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 30
dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49, disciplina che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12
febbraio 2014 n. 32, viene pure ad oggi in rilievo.
E bene, la cornice edittale applicabile alla fattispecie oggetto del presente
giudizio, in base al principio di retroattività della legge più favorevole, ex art. 2,
comma 4, cod. pen., prevede limiti di pena sensibilmente inferiori, rispetto a quelli
ai quali hanno fatto riferimento i giudici di merito: il testo oggetto della declaratoria
di incostituzionalità, per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale
stabiliva, infatti, per l’ipotesi di cui al V comma dell’art. 73, cit., indistintamente il
più grave trattamento sanzionatorio, compreso da uno a sei anni di reclusione,
oltre la multa.
Nel caso di specie, la Corte di Appello, valutata l’ipotesi di cui al V comma
dell’art. 73, cit. come prevalente sulla recidiva, ha fissato la pena base in anni sei
di reclusione oltre la multa, misura sanzionatoria che travalica il limite massimo
edittale oggi applicabile, rispetto alla fattispecie ritenuta applicabile, come sopra si
è evidenziato.

3

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali

4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata,
limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla
Corte di Appello di Lecce, per nuova valutazione sul punto. Nel resto il ricorso deve
essere rigettato. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. si dichiara l’irrevocabilità
della sentenza, in ordine all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato.
P.Q.M.

proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di
responsabilità penale dell’imputato.
Così deciso in Roma, in data 20 giugno 2014.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
ce4, ■94.”4.
rinvio
a Corte di Appello di Lecce; rigetta il ricorso nel resto; visto l’art. 624 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA