Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3212 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3212 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Pagnano Fabio, nato a Acerra il 4/6/1990
avverso la sentenza 5/2/2013 della Corte d’appello di Napoli, IV sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Eduardo Scardaccione, che ha concluso per la rettifica della pena in 5 mesi
e 10 giorni, ex art. 619 cod.proc. pen.
udito per l’imputato, l’avv. Fabrizio Merluzzi quale sostituto processuale
dell’avv. Laura Arena, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G.;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 5/2/2013, la Corte di appello di Napoli,

pronunciando in sede di rinvio, riconosciuta all’imputato l’attenuante di cui al
IV comma dell’art. 385 cod. pen., equivalente alla contestata recidiva,
rideterminava in mesi sei di reclusione la pena inflitta a Pagnano Fabio per il

Data Udienza: 07/01/2014

reato di evasione.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente

deducendo violazione di legge e carenza della motivazione e dolendosi che
la Corte d’appello non abbia riconosciuto all’imputato le attenuanti
generiche già concesse dal primo giudice.

1.

Il ricorso è infondato

2.

Dalla sia pur succinta ma essenziale motivazione della sentenza

impugnata non emerge che la Corte territoriale abbia ignorato o
disapplicato le attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice con
criterio di equivalenza rispetto alla recidiva. Dalla motivazione della
sentenza emerge che la Corte, pur applicando l’attenuante di cui al IV
comma di cui all’art. 385 cod. pen. non ha ritenuto – com’era in sua facoltà
– di non modificare il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e
attenuanti. Pertanto correttamente il calcolo della pena è stato effettuato
senza tener conto delle due circostanze attenuanti considerate equivalenti
con la recidiva concorrente. Infatti, Il giudice di appello, dopo aver escluso
una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza
attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza
incorrere nel divieto di “reformatio in peius”, confermare la pena applicata
in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013 Ud. (dep. 02/08/2013 ) Rv.
255660). Nel caso di specie la Corte d’appello, pur confermando il giudizio
di equivalenza fra le circostanza ha comunque applicato una riduzione sulla
pena base, accogliendo sostanzialmente la richiesta di riduzione del
trattamento sanzionatorio.

3.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso, il 7 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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