Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3211 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 3211 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

04.).113.1 1,241NIAA

sul ricorso proposto da:
PICCOLI MARCOS N. IL 02/03/1965
avverso la sentenza n. 1707/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/12/2015

1) Con sentenza del 9.10.2014 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del
Tribunale di Monza, emessa in data 4.6.2013, con la quale Piccoli Marcos era stato
condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate
equivalenti alla contestata recidiva, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla
pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art.10 bis D.L.vo 74/2000.
2) Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione dei
benefici di legge.
3) Rileva il Collegio che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo n.158/2015, la
soglia di punibilità, prevista in relazione al reato di cui all’arti° bis D.L.vo 74/2000,
è di euro 150.000,00 (in precedenza era di euro 50.000.00).
Tale modifica legislativa trova applicazione, in ordine ai procedimenti pendenti, a
norma dell’art.2 cod. pen.
4) Secondo la contestazione le ritenute certificate, delle quali il ricorrente ha omesso
il versamento, ammontano, per l’anno di imposta 2007, ad euro 146.608,00 e, quindi,
sono inferiori alla nuova soglia di punibilità.
Va, pertanto, emessa, ai sensi dell’art.129, comma 1, cod.proc.pen., immediata
declaratoria di non punibilità “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Così deciso in Roma il 11.12.2015

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