Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32107 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32107 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
MATTU COSTANTINO N. IL 16.03.1964;
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI in data 25.06.2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Paolo Canevelli che ha chiesto l’annullamento con
rinvio sulla durata del lavoro di pubblica utilità. E’ presente l’avvocato Silvio Sanna del foro
di Oristano, difensore di fiducia del ricorrente, il quale dopo discussione insiste per
l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25.6.2013 la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Oristano in data 2 marzo 2011, ritenuta più favorevole la
attuale disciplina sanzionatoria, da applicarsi integralmente, sostituiva la pena inflitta a
Mattu Costantino per il reato di guida in stato di ebbrezza di mesi sei di arresto ed C
2.500,00 di ammenda, con il lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di
attività lavorativa non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso il comune
di Baratili San Pietro dal lunedì al venerdì per sei ore giornaliere per la durata di mesi
sei.
2. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il Mattu per inosservanza o
erronea applicazione della legge penale sotto l’aspetto della quantificazione della pena
da scontare ed il lavoro di pubblica utilità e della mancata considerazione delle sue
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Fondato ed assorbente appare il 9rimo motivo di gravame. Ed invero la previsione
dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, secondo cui il lavoro di pubblica utilità deve avere

Data Udienza: 14/05/2014

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con il lavoro
di pubblica utilità, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Cagliari; visto l’articolo 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l’affermazione di
responsabilità penale_

Cosìdeciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2014
IL CONSIGLIER ESTENSORE

IL PRESIDENTE

una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e della pena
pecuniaria convertita ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità,
introduce una deroga al D.Lgs n. 274 del 2000, art. 54, comma 2 del nella sola parte
relativa alla previsione della durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità (da
un minimo di dieci giorni ad massimo di sei mesi); la disposizione non introduce alcuna
deroga al criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dal D.Lgs n. 274 del 2000,
art. 54, comma 5, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella
prestazione di due ore di lavoro, criterio ugualmente valevole in caso di applicazione
della pena del lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna per il reato previsto
dall’art. 186 C.d.S. Ai sensi dell’art. 135 c.p., poi, il computo ha luogo calcolando C
250,00, o frazione di C 250,00, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. La
Corte distrettuale ha invece determinato in evidente eccesso la durata del lavoro di
pubblica utilità dove ha sostituito la pena detentiva e pecuniaria inflitta all’odierno
ricorrente con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi dal lunedì al venerdì per sei ore
giornaliere per la durata di mesi sei, condannandolo conseguentemente a complessive
780 ore di lavoro di pubblica utilità, superiore a quelle previste dalla normativa
su indicata.
4. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con
rinvio limitatamente al computo del lavoro di pubblica utilità ad altra sezione della
Corte di appello di Cagliari. Visto l’articolo 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile
l’affermazione di responsabilità penale

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