Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32106 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32106 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
Nei confronti di :
SPADACCINI CESARIO N. IL 11.09.1957;
avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI UDINE in data 13.12.2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Paolo Canevelli che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio con revoca della patente;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste
ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di
Udine in data 13 dicembre 2012 con cui, all’esito di giudizio abbreviato, Mancinelli
Riccardo, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 del C.d.S.,
con l’ aggravante di aver provocato un incidente stradale, con applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni
due.
2. Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per non essere
stata disposta la revoca della patente di guida.

Data Udienza: 14/05/2014

3. Allo Spadaccini è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma
2 lett. c) del C.d.S., avendo il test alcolimetrico rilevato valori pari a 3,17 g/I alla prima
prova e 2,92 g/I alla seconda effettuata dopo pochi minuti. Il Procuratore Generale
ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida, là dove, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, (nella specie applicabile),
il giudice a quo avrebbe dovuto disporre la revoca di detta patente. Sulla base di tale
motivo d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della
decisione impugnata, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
4. Il ricorso è fondato, avendo il tribunale erroneamente provveduto alla applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
omettendo di considerare che, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, qualora il
conducente in relazione al quale sia stato accertato un valore corrispondente a un
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (come nel caso di specie) abbia provocato un
incidente, la patente di guida è sempre revocata.
5. Dovendosi soltanto rettificare la tipologia della sanzione accessoria adottata che
consegue per legge, può provvedere direttamente questa Corte ex art. 619 c.p.p.
In conclusione, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per due anni; sanzione che elimina, applicando, in
sostituzione della stessa, quella della revoca della patente medesima
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, di cui dispone la revoca_

Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO IN DIRITTO

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