Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32104 del 08/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32104 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
Nei confronti di:
MANCINELLI RICCARDO N. IL 11.10.1991
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. DIST SENIGALLIA in data
18.04.2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della impugnata sentenza. E’ presente per l’imputato, in sostituzione dell’avvocato
Aita, l’avvocato Glaviano Goffredo del foro di Roma che chiede dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso; in subordine la conversione in appello del ricorso del PG.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona
ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione
distaccata di Senigallia in data 18 aprile 2013 con cui, all’esito di giudizio abbreviato,
Mancinelli Riccardo, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2
del C.d.S., con le aggravanti dell’ora notturna e di aver provocato un incidente
stradale, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per anni due.
2. Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per non essere
stata disposta la revoca della patente di guida.

Data Udienza: 08/05/2014

3. Va premesso che giustamente il PG ha proposto direttamente ricorso per cassazione,
trattandosi di sentenza inappellabile dal Pubblico Ministero.
4. Al Ricci è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. c)
del C.d.S., avendo il test alcolimetrico rilevato valori pari a 2,07 gil alla prima prova e
2,02 gil alla seconda effettuata dopo pochi minuti. Il Procuratore Generale ricorrente
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha
erroneamente disposto
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida, là dove, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, (nella specie applicabile),
il giudice a quo avrebbe dovuto disporre la revoca di detta patente. Sulla base di tale
motivo d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della
decisione impugnata, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
5. Il ricorso è fondato, avendo il tribunale erroneamente provveduto alla applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
omettendo di considerare che, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, qualora il
conducente in relazione al quale sia stato accertato un valore corrispondente a un
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (come nel caso di specie) abbia provocato un
incidente, la patente di guida è sempre revocata.
6. Dovendosi soltanto rettificare la tipologia della sanzione accessoria adottata che
consegue per legge, può provvedere direttamente questa Corte ex art. 619 c.p.p.
In conclusione, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per tre
anni;
sanzione
che
elimina,
applicando, in sostituzione della stessa, quella della revoca
della patente medesima
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per tre
anni; sanzione che elimina, applicando, in sostituzione della stessa, quella della revoca
della patente medesima..
Così deciso nella camera di consiglio dell’ 8 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA