Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32103 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32103 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1. KAMBERAJ ANTON3ON N. IL 01.01.1990
2. GODOLJA EMILJANO N. IL 20.10.1988

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA del 28 maggio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Carmine Stabile che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Bologna, confermava la sentenza del
GIP presso il Tribunale di Bologna del 18 gennaio 2013 appellata dagli imputati.
Questi erano stati tratti a giudizio e condannati alla pena di giustizia per rispondere
del reato di detenzione al fine di spaccio di una ingente quantità di marijuana.
2. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo del proprio difensore gli imputati deducendo
la violazione dell’art. 606 comma 1 lett b), c) ed e) in relazione agli artt. 192 c.p.p..
110 c.p., 56 c.p., 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990 e l’inconfigurabilità dell’aggravante
dell’ingente quantità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi proposti sono infondati.
I ricorrenti deducono l’erroneità della gravata sentenza quanto all’asserita
configurabilità del concorso di entrambi i ricorrenti nella detenzione e nel trasporto
della quantità globale di stupefacente sequestrata, invece che in relazione al minor
quantitativo singolarmente detenuto da ciascuno nelle due autovetture utilizzate
singolarmente (e precisamente kg. 44 per Godolja sul veicolo Fiat PUNTO targato
BP400XZ e kg. 53,2 per Kamberaj sulla vettura Lancia Y targata DS853FP).

Data Udienza: 11/04/2014

5.

Così deciso nella camera di consiglio dell’Il aprile 2014

4.

Si osserva a riguardo che congrua e logica si manifesta la motivazione del primo
giudice e della Corte territoriale (va evidenziato che – come da costante giurisprudenza
di questa Corte – cfr. ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio,
Rv. 252615- , le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un
unico complesso motivazionale, qualora – come avvenuto nel caso di specie- i giudici di
appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a
quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed
ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione), che hanno posto in rilievo in
punto di affermazione della sussistenza del concorso di persone, come gli odierni
ricorrenti abbiano agito di conserva, secondo indicazioni comuni, procedendo al
trasporto su distinte autovetture all’evidente scopo di ripartire il rischio della perdita del
carico, come lo stesso Kamberaj abbia confermato la fondatezza dell’assunto
accusatorio, ammettendo di essersi incontrato su input di uno sconosciuto, con il
Godolja e di essersi con quest’ultimo recato in un deposito di mais a prelevare le borse,
come la sostanza stupefacente avesse una suddivisione ed una mescolatura del tutto
analoga (sacchi di cellophane nero, riposti all’interno di sei distinti borsoni, tre per
ciascuna auto) e fosse certamente proveniente dalla stessa fornitura.
Tanto premesso vanno comunque esaminati i profili di novità, rilevanti per la
presente vicenda (che attiene almeno in parte con riferimento all’imputazione di
cui al capo b, a droghe cd. “leggere”), collegati alla decisione n. 32 del 12 febbraio
2014 del giudice delle leggi che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, avuto
riguardo alla carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost.
Da ciò la conseguenza che, a seguito della caducazione delle disposizioni
impugnate, debbono tornare ad essere applicate l’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990
nella formulazione ante novella del 2006 e le relative tabelle, in quanto mai
validamente abrogate.
La Corte Costituzionale, infatti, una volta stabilito che, dichiarata l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate, riprende applicazione l’art. 73 del
d.P.R. n. 309/1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate, ha
osservato che, mentre esso prevedeva un trattamento sanzionatorio più mite,
rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cd. “droghe leggere”
(puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la
pena della reclusione da sei a venti anni), viceversa stabiliva sanzioni più severe
per i reati concernenti le cd. “droghe pesanti”(puniti con la pena della reclusione
da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni).
La stessa Corte ha inoltre ritenuto opportuno chiarire, quanto agli effetti sui singoli
imputati, che è compito del giudice ordinario, quale interprete delle leggi, impedire
che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento delle relative
posizioni giuridiche, tenendo conto dei principi in materia di successioni di leggi
penali nel tempo ex art. 2 c.p., che implicano l’applicazione della norma penale più
favorevole al reo.
Deve conseguentemente ritenersi che la disciplina dei reati de quibus contenuta
nel d.P.R. n. 309/1990, nella versione precedente alla novella del 2006 e nella
specie più favorevole (trattandosi di droghe leggere) debba essergli applicata dal
giudice di merito in sede di giudizio di rinvio, in punto di determinazione della
sanzione.
La gravata sentenza va quindi annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bologna che
provvederà alla irrogazione della relativa sanzione.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Bologna. Rigetta il ricorso degli imputati nel resto,

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE

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