Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32101 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32101 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CEOL PHILIPP N. IL 17/04/1982
avverso la sentenza n. 177/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
AAA 9,1 9,*-Li
che ha concluso per

Udito, per la pargcivi1e, l’Avv
Udit i difen r Avv.

Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 27/9/2012 la Corte d’Appello di Trento confermava la
sentenza di primo grado che aveva ritenuto Ceol Philipp responsabile del reato di
cui agli artt. 186 c. 2 lett. C) e 2 sexies C.d.S., commesso il 15/11/2009, per
aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato di
1,81 e 1,93 g/I), con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22,00 e le
ore 7,00. I giudici di merito applicavano la disciplina vigente all’epoca del fatto

della pena, ritenevano la stessa in concreto più favorevole rispetto a quella in
vigore al momento del processo, che prevede il raddoppio della pena detentiva
minima e il condizionamento dell’effetto estintivo del reato alla corretta
effettuazione del lavoro di pubblica utilità.
2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato. Deduce, con il
primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’ad 186 codice della strada, così
come originariamente previsto dal testo risultante dalla novella ex art. 33 co.1
lett. d I. 120 del 2010, oltre a vizio motivazionale sul punto. Osserva che i giudici
del merito avevano ritenuto in concreto più favorevole al reo la disciplina
previgente in ragione del fatto che non sarebbe stato altrimenti possibile
pervenire a una pena finale di un mese e dieci giorni d’arresto. Rileva che le
argomentazioni poste a sostegno della decisione sono frutto di un’erronea
applicazione dell’art. 2 comma 4 c.p.; che l’individuazione della disposizione più
favorevole al reo va compiuta non in astratto, ma in concreto, mediante il
confronto dei risultati che deriverebbero dall’effettiva applicazione di ciascuna di
esse alla fattispecie; che la disciplina previgente non contemplava anche la
possibilità di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, previsione
questa più favorevole in ragione dell’estinzione del reato e della revoca della
confisca. Rileva che la difesa aveva regolarmente formalizzato sin dal giudizio di
primo grado la richiesta espressa di sostituzione delle pene classiche con il lavoro
di pubblica utilità, al fine di conseguire gli effetti favorevoli connessi al suo
positivo svolgimento. Individua ulteriori profili di censura nella parte della
decisione in cui si afferma che l’applicazione della sospensione condizionale della
pena renderebbe la disciplina previgente più favorevole, ritenendo erroneamente
parificabili gli effetti penali dell’estinzione ex art. 167 c.p. a quelli discendenti dal
buon esito dei lavori di pubblica utilità, cui è correlata la riduzione a metà del
periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del
veicolo, oltre alla estinzione degli effetti penali in termini di recidiva. Soggiunge
che non è possibile fondare il discrimine tra le due normative sulle eventuali
conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi imposti in caso di

perché, tenuto conto dell’avvenuta concessione della sospensione condizionale

.`

concessione del beneficio, tenuto anche conto che tale violazione non comporta
la revoca automatica del medesimo, essendo rimessa al giudice dell’esecuzione
la valutazione dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione.

Considerato in diritto

1.11 ricorso è fondato e va accolto.

le memorie in atti, l’applicazione della disciplina che prevede la sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità, accettando la maggiore sanzione.
Conseguentemente,

stante l’esplicito consenso prestato dall’imputato

all’aumento della pena secondo le previsioni della nuova normativa, da lui
invocata perché ritenuta più favorevole, non è ravvisabile alcun ostacolo
all’applicazione di quest’ultima, con determinazione di una sanzione sostitutiva
calibrata sul parametro edittale di cui alla disciplina vigente.
2. Con la presente pronuncia la Corte aderisce all’orientamento giurisprudenziale
in base al quale “secondo i principi generali, l’apprezzamento del carattere più
favorevole di una disciplina normativa deve essere formulato – come affermato e
costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – considerando la
stessa nel suo complesso; una volta individuata la disposizione globalmente
ritenuta più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, non
potendo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento
normativo dell’altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo
verrebbe ad applicare una tertia lex di carattere intertemporale non prevista dal
legislatore, violando così il principio di legalità” (in tal senso
Sez. 4, Sentenza n. 42485 del 19/09/2012 Rv. 253731).
Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza con riferimento al
trattamento sanzionatorio. La pronuncia, che, ai sensi dell’art. 624 c.p.p.,
determina il passaggio in giudicato degli assunti decisori non travolti dalla
pronuncia di annullamento, non preclude l’estinzione del reato a seguito del buon
esito dell’espletamento del lavoro di pubblica utilità.

P. Q. M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio alla Corte d’Appello di Trento.
Così deciso in Roma il 20/2/2014
Il Consigliere relatore

Il Presidente

Risulta, infatti, che il ricorrente aveva chiesto sin dal giudizio di primo grado, con

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