Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3210 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3210 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 20/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Petrocco Patrizio Luigi, nato il 28.7.1965, avverso la
sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 14.11.2012. Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del
sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, il quale ha concluso chiedendo che
il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello diL’Aquila, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Pescara in data 24 giugno 2009, ha assolto
l’imputato ai sensi dell’art. 530 comma 2 0 cod. proc. pen. dal reato contestato
al capo B, ossia dal delitto previste punito dall’art. 12 comma 5 0 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 perché, quale titolare di un bar, al fine di
trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di una donna straniera, l’ha
assunta alle proprie dipendenze con un contratto di lavoro “in nero”e per un
compenso mensile inadeguato.
Nel proprio ricorso l’imputato contesta la formula assolutoria, che avrebbe
dovuto essere non dubitativa ma piena atteso che l’ingresso nella comunità

1

europea della Romania, Stato di cui è cittadina la donna assunta come
descritto quale cameriera, risale all’anno 2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato già in prospettazione, atteso che i fatti di causa sono
riferiti – nel capo d’imputazione – all’anno 2006: e dunque in epoca
precedente all’ingresso della Romania nella Comunità europea. Ha infatti
ritenuto questa Corte che in tema di successione di leggi penali, la

incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se
tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia
retroattiva.Nella specie, la Corte ha ritenuto che l’adesione della Romania
all’Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della
condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato
di ingiustificata inosservanza dell’ordine del questore di allontanamento dal
territorio dello Stato commesso dagli stessi prima del 1° gennaio 2007, data
di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest’ultimo e la
relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto,
facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia
tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già
commesso (Cass. Sez. un. 27.9.2007, n. 2451).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

Così deliberato il 20.12.2013

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
Q-5-

Il Presidente
,Ciro Petti
-(1

modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione

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