Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3210 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3210 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI ANGELO N. IL 13/08/1947
avverso la sentenza n. 2640/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/12/2015

1) Con sentenza del 3.11.2014 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza
del Tribunale di Brescia, emessa in data 6.5.2014, con la quale Rossi Angelo era stato
condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all’art.2,
comma 3, D.L.vo 74/2000.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la inosservanza e/o erronea
applicazione della legge penale, nonché la mancanza e illogicità della motivazione in
punto di valutazione degli indizi.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha, con
motivazione adeguata ed immune da vizi logici, rilevato che le fatture, utilizzate nelle
dichiarazioni per l’anno di imposta 2006, fossero relative ad operazioni inesistenti
(come emergeva palesemente dal fatto che la “Tecnometal srl” era priva di sede
operativa, di dipendenti, di beni strumentali idonei alla movimentazione e al trasporto
della merce, che non risultava avere avuto mai la disponibilità della merce medesima e
che non aveva mai incassato alcun corrispettivo); l’imputato, invece, non aveva fornito
alcun elemento di segno contrario, idoneo a convalidare il suo assunto (pag.4 sent.).
2.2.) Il ricorrente, come risulta dallo stesso ricorso, con rilievi peraltro generici e
ripetitivi, richiede una rilettura del materiale probatorio, non tenendo conto che il
controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle
proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del
provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica,
gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 11.12.2015

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