Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32099 del 08/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32099 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATESSA DOMENICO N. IL 17/06/1977
avverso l’ordinanza n. 1088/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
27/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
•1A-:
ler/sentite le conclusioni del PG Dott. f-0>gle’eA–ef2-juilL “43 92-c-1- a•x-Q^.
e9A-t-

4414

fiz_z_e

19.‹,ee

Data Udienza: 08/07/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 18857/2014 R.G.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

difensore — avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina del 27.12.2013,
pronunciata in sede di riesame, con la quale è stata confermata l’ordinanza del
G.I.P. dello stesso Tribunale che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei
suoi confronti, in quanto gravemente indiziato del delitto di rapina;
Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza
impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria) è
inammissibile, in quanto sottopone alla Corte profili relativi al merito della
valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando —
come nel caso di specie — risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo
ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra
l’altro, il duplice riconoscimento effettuato dalla persona offesa e l’individuazione
nelle video-riprese acquisite della persona del Badessa da parte delle forze di
polizia), sicché deve escludersi non solo la mancanza, ma anche la manifesta
illogicità della motivazione (quale vizio «vizio di macroscopica evidenza»,
«percepibile “ictu ocu/i”»: cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794;
Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), vizi che circoscrivono l’ambito in
cui è consentito il sindacato di legittimità;
Considerato che la doglianza circa la mancata indicazione, nella motivazione del
provvedimento impugnato, del verbale del riconoscimento effettuato da
Calderone Miranda è inammissibile perché nuova, non essendo stata dedotta in
fase di riesame;

2

Ritenuto che Batessa Domenico ricorre per cassazione — a mezzo del suo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 18857/2014 R.G.

Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Ritenuto che, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale,
addì 8 luglio 2014.

condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA