Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32098 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32098 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLO PIETRO LAZZARO N. IL 17/12/1957
avverso la sentenza n. 1640/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del
17/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott • LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. u_e
k.Q \.ct C52.1/7C)
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Data Udienza: 08/07/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE

proc. n. 47023/2013 R.G.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

difensore — avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 17.7.2013 emessa ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale gli è stata applicata la pena su
richiesta per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 D.Lvo 6 settembre 2001 n. 159;
Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la “nullità del decreto”, per
avere il giudice primo assegnatario del procedimento, dopo aver respinto l’istanza
di patteggiamento, chiesto l’autorizzazione ad astenersi, piuttosto che trattare il
procedimento nel merito) è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto
l’astensione del giudice era dovuta ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., come
modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 22 aprile 1992, e non
potendo dalla astensione di un giudice scaturire alcuna nullità della sentenza emessa
dal giudice designato in sua vece;
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro duemila, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale,
addì 8 luglio 2014.

Ritenuto che Cavallo Piero Lazzaro ricorre per cassazione — a mezzo del suo

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