Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32097 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32097 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORETTI CARLO N. IL 04/07/1965
avverso l’ordinanza n. 519/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
07/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale„ per l’ inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, avv.to Giovanni Nunnari, che ne chiede l’accoglimento.

-2- I giudici di merito hanno tratto la convinzione della sua partecipazione dall’analisi minuziosa
delle conversazioni ambientali intercettate sulla macchina a bordo della quale l’ indagato insieme ai
correi è giunto davanti alla sala giochi, il cui titolare è stato rapinato degli incassi- Le doglianze
difensive si svolgono, invece, tutte su un piano astratto, implementato dalla citazione di più
sentenze della corte di cassazione, ma senza prestare attenzione alcuna alle diffusissime
conversazioni intercettate il cui contenuto è stato riportato nel corpo motivazionale della ordinanza
e dal quale i movimenti dei rapinatori sono stati desunti in tutte le fase prodromiche,esecutive e
successive al delitto. Parimenti del tutto generiche sono le critiche mosse al giudizio sulle esigenze
cautelari all’ incontro condotto dai giudici della cautelalungo le direttrici funzionali a egnalare i
plurimi precedenti specifici del prevenuto, ed il pericolo di fuga evidenziato dall volontaria
sottrazione per diversi giorni alla esecuzione della misura.
-3- La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese
del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
di cui all’art. 94-1 ter disp. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma il 2.7.2014.

-1- Tramite difensore, Moretti Carlo, già in custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina
aggravata in forza dell’ ordinanza emessa il 28.2.2014 dal gip del tribunale di Tivoli , ricorr per
cassazione avverso l’ ordinanza, in sede di riesame, del tribunale di Roma, datata 7/14.3.2014. e
deduce la mancanza e la manifesta illogicità del discorso giustificativo giudiziale in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonchè in ordine alle esigenze cautelari correlate.

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