Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32096 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32096 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDAN CRISTIAN N. IL 09/10/1971
NALESSO MASSIMO N. IL 11/12/1955
avverso l’ordinanza n. 234/2014 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
11/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giulio Romano , per l’ inammissibilità dei ricorsi;
Uditi il difensore dell’ imputato Baldan Cristian, avv.to Laura Costalonga, che chiede
l’accoglimento del ricorso del suo assistito..
– 1- Tramite difensori, con due atti distinti Baldan Crisitian e Nalesso Massimo, già in custodia
cautelare in carcere per il delitto, in concorso con altri, di rapina pluriaggravata, detenzione e porto
di armi da sparo in forza dell’ ordinanza emessa il 24.2.2014 dal gip del tribunale di Padova,
ricorrono per cassazione avverso l’ ordinanza, in sede di riesame, del tribunale di Venezia, datata
11/13.3.2014, ed entrambi deducono la mancanza e la manifesta illogicità del discorso
giustificativo giudiziale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
-2- In breve la situazione di fatto indiziante come ricostruita dai giudici di merito: nel contesto delle
investigazioni aventi ad oggetto altro fatti di rapina, i due indagati venivano sorpresi nell’atto di
entrare nel garage di proprietà del Baldan ma concesso in locazione al Nalesso, garage in
precedenza perquisito, nel contesto del diverso procedimento,dalla p.g. che vi aveva rinvenuto,
riposte nella macchina ivi depositata ed utilizzata per la rapina diversa da quella in oggetto, le armi
utilizzate per il delitto in questa sede contestato agli indagati. Dal tenore delle conversazioni
intercettate tra i due nel garage suddetto, i giudici di merito traevano la convinzione che entrambi
fossero a conoscenza delle armi e che, per la loro frequentazione risalente nel tempo, nonché per
essere stato il Nalesso riconosciuto nell’atto di frequentare un esercizio di bar a poca distanza dal
luogo della rapina ed in un tempo prossimo e precedente alla commissione del delitto, i due
avessero partecipato, insieme ad altri, non identificati alla rapina ai danni del supermercato
Iperlando.
-3- In breve le ragioni di doglianza esposte dalla difesa avverso l’ ordinanza di riesame. Con
riferimento agli indizi di colpevolezza entrambi i ricorrenti segnalano il salto logico costituito
dall’aver desunto la responsabilità della rapina commessa il 21.4.2012 intorno alle ore 21,30 per
essere stati i due indagati sorpresi in un garage dove la polizia giudiziaria, in sede di perquisizione il
14.10.2013, aveva rinvenuto delle armi -un fucile kalashnikov, una pistola semiautomatica con
matricola abrasa ed una sega circolare- tutti strumenti ricollegabili alla rapina contestata agli
indagati: il fucile aveva esploso nella circostanza tre colpi, la pistola era stata sottratta ad una delle
guardie giurate rapinate, la sega era stata notata da altra guardia giurata riposta nella bauliera della
macchina utilizzata per la rapina. Dalla ritenuta cgit frequentazione dei due indagati, dal fatto
che il Nalesso fin dal gennaio 2012 era stato notato dalla guardia giurata, Matteo Pagiaro,
frequentare il bar dove si riunivano le guardie giurate che prestavano servizio presso il supermercato rapinato e che il predetto non era stato più visto dopo la consumazione della rapina, i
giudici della cautela ritenevano il coinvolgimento degli imputati se non altro nella preparazione ed
esecuzione della rapina come basisti.
Il solo Baldan contesta la sussistenza delle esigenze cautelari come ravvisate dai giudici della
cautela, rilevando che per la rapina commessa il 17.10.2013 e per la quale procedeva il P.M. presso
il tribunale di Vicenza, nel corso delle cui indagini si erano scoperte le armi utilizzate per la rapina
del 21.4.2012 in Veggiano, aveva ottenuto gli arresti domiciliari
l . A
4- Infondati entrambi i ricorsi.
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Sul piano dei valori propri delle indagini preliminari, che sono quelli della CT:Te . probabilità dell’
accadimento criminoso come postulato, l’essere stato sorpreso nel possesso delle armi utilizzate per
la commissione della rapina del 21.4.2012, l’ essere stato individuato nei mesi precedenti, e non più
dopo, la predetta rapina quale frequentatore del bar dove si riunivano le guardie giurate verso le
5,30 del mattino, 1′ essere gli imputati coinvolti in una rapina successiva nella quale era stata
utilizzata una macchìna rubata, nascosta nel garage nella loro disponibilità, a titolo di proprietà per
il Baldan, che ne conservava le chiavi, a titolo, ~1 di locatario il Nalesso, costituiscono
circostanze significative che collegate tra loro da una normale regola inferenziale depongono per la
seria probabilità della loro partecipazione, in un ruolo indeterminato sì, ma di sicura rilevanza

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria
per gli adempimenti di cui all’art. 94-1 ter disp. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma il 2.7.2014.

causale, ai delitti come contestato. Peraltro la difesa dei ricorrenti non è stata in grado di dare una
diversa ragione, se non sul piano astratto delle virtualità, delle potenzialità, del possesso delle armi,
dovendosi ritenere non plausibile la giustificazione resa dal Baldan di non essere a conoscenza del
nascondimento delle armi nel garage di sua proprietà. Con riferimento poi al Nalesso, ulteriore
elemento di riscontro è rappresentato della sua presenza in un luogo così significativo — il bar
frequentato dalle guardie giurate rapinate sito a poco istanza dal locus commissi delicti- ed in un
tempo immediatamente precedente la commissione del delitto e dalla sua repentina assenza subito
dopo.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la parte privata che ha proposto il ricorso rigettato deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento

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