Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32089 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32089 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CANFAROTTA Gaspare, n. il 18.12.1955;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 8.10.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Cesqui,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Canfarotta Gaspare ricorre per cassazione – a mezzo del suo
difensore – avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo
dell’8.10.2013, che ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale
Tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale è stato
condannato alle pene di legge per il delitto di tentata rapina aggravata in
concorso.
Con l’unico motivo di ricorso, deduce la mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con
riferimento alla determinazione della pena irrogata per il tentativo di
rapina. Lamenta, in particolare, che i giudici di merito non avrebbero

Data Udienza: 08/07/2014

spiegato le ragioni per cui hanno determinato la diminuzione della penabase, in ragione del tentativo, nella misura minima (pari ad un terzo),
piuttosto che nella misura massima (pari a due terzi). A dire del
ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto dei parametri di
cui all’art. 133 cod. pen. e neppure della collaborazione avviata
dall’imputato con l’Autorità Giudiziaria, per la quale avrebbe meritato un

La censura è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte profili
relativi al merito, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in
modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione,
sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità
della motivazione, che costituiscono i vizi («di macroscopica evidenza»,
«percepibili “ictu ocu/i”»: cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv
214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074) che
circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla
motivazione in facto.
Nella specie, la motivazione ha dato conto della confessione
dell’imputato e della sua successiva collaborazione, che gli è valsa la
concessione delle circostanze attenuati generiche equivalenti alle
aggravanti e alla recidiva contestate. Ma i giudici di merito hanno
considerato anche la particolare capacità a delinquere dell’imputato
risultante dalle modalità del fatto e dai suoi plurimi e specifici precedenti
penali. La quantificazione pena, essendo giustificata in modo congruo ed
esente da vizi logici, essendo contenuta entro i limiti di legge, è
insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

2

trattamento sanzionatorio meno afflittivo.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

Penale, addì 8 luglio 2014.

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