Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32085 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32085 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
MARTE Maurizio n. Locri il 13 febbraio 1971
avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2013 dalla Corte di appello di Reggio Calabria

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Massimo Galli, che ha
chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito l’ avv. Palo Costa del foro di Roma, in sostituzione del difensore di fiducia avv.
Cosimo Albanese del foro di Locri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 09/05/2014

2
Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 28 marzo 2013 la Corte di appello di Reggio Calabria ha
confermato la sentenza emessa il 22 novembre 2011 dal Tribunale di Locri con la
quale Marte Maurizio era stato dichiarato colpevole di plurimi reati di ricettazione di
assegni circolari, accertati nei mesi di febbraio-marzo 2002, ed era stato condannato,
ritenuta la continuazione e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla

anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto
ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge per la mancata dichiarazione
di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello,
che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare di ufficio.

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La nuova disciplina sulla prescrizione prevista dalla legge n.251 del 2005, nel
caso di specie applicabile per quanto si dirà in seguito, prevede che ai fini del calcolo
del termine di prescrizione debba essere considerato il massimo edittale della pena,
tenendo conto solo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale o per le quali è
prevista una pena di specie diversa.
Il termine massimo di prescrizione da applicarsi nel caso in esame è quello
previsto dalla disciplina goEnzis12 datlla legge n.251/2005, poiché alla data di entrata in
vigore della predetta legge il procedimento non era ancora pendente in grado di
appello (cfr. sentenza della Corte costituzionale n.393/2006) essendo stata la

recidiva reiterata specifica contestata all’udienza del 22 febbraio 2011, alla pena di

sentenza di primo grado emessa il 22 novembre 2011. Va tenuto conto dell’aumento
di pena per effetto della contestata recidiva reiterata specifica contestata all’udienza
del 22 febbraio 2011 (Cass. sez.V 7 giugno 2010 n.35852, Di Canio), a nulla rilevando
che nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti sia stata considerata
equivalente o sub valente (Cass. sez.I 8 aprile 2008 n.17263, P.G. in proc. Vigolo) o
che sia stata contestata per la prima volta dopo decorso il termine di prescrizione
previsto per l’imputazione non aggravata purché la contestazione preceda la pronuncia
della sentenza (Cass. sez.VI 4 novembre 2008 n.44591, P.M. in proc. Nocco). Al
termine ordinario di otto anni (corrispondente al massimo della pena detentiva) va
pertanto, nel caso concreto, aggiunto l’aumento per detta circostanza aggravante ad

ct.

effetto speciale nella misura di due terzi, con l’indicazione del termine di prescrizione
in anni tredici, mesi quattro. Indipendentemente dalla sospensione per gli atti
interruttivi nel frattempo intervenuti, dalla data di commissione dei reati (accertati nel
febbraio-marzo 2002) alla data della sentenza di appello (28 marzo 2013) detto
termine non era ancora decorso e non risulta decorso nemmeno alla data odierna.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del

delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa

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